14/02/2025
Art. 94Art. 96

Legittimità dell’esclusione per sostituzione intempestiva del progettista privo dei requisiti in gara d’appalto integrato

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Sintesi della Sentenza

La società CO.GE.CA. è stata esclusa da una gara per la costruzione di una palestra in provincia di Salerno perché ha indicato un progettista, tramite un raggruppamento temporaneo di professionisti, la cui capogruppo ha fatto ricorso all’avvalimento in violazione del bando. La società ha tentato di sostituire il progettista dopo l’aggiudicazione, ma il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione, ritenendo che la sostituzione del progettista debba avvenire entro il termine di aggiudicazione e che tale termine non possa essere dilazionato. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’interpretazione combinata degli articoli 94, 96, 97 e 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, che disciplinano le cause di esclusione e le possibilità di modifica soggettiva del concorrente nelle procedure di gara. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene il nuovo Codice consenta una maggior flessibilità nell’autocorrezione da parte dei concorrenti, tale flessibilità non può ledere il principio del risultato e la tempestività dell’aggiudicazione, che sono vincolanti e inderogabili. Pertanto, la sostituzione del progettista indicato, privo dei requisiti tecnici previsti, deve avvenire entro il termine dell’aggiudicazione, senza possibilità di proroga o dilazione, anche se la comunicazione dell’aggiudicazione non è stata tempestiva nei confronti del concorrente escluso. L’esclusione è dunque legittima e confermata. Gli altri motivi di appello sono inammissibili perché, anche se accettati, non avrebbero potuto modificare l’esito della decisione, data la rilevanza della tempestività quale ratio decidendi esclusiva.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 è stato richiamato per definire i presupposti di esclusione automatica e le condizioni di inaffidabilità dell’operatore economico, confermando che la mancata sussistenza dei requisiti tecnico-professionali rappresenta una causa di esclusione che non può essere sanata oltre determinate tempistiche.

Articolo 96

L’articolo 96 disciplina l’esclusione ed è stato utilizzato per evidenziare che, pur essendo possibile adottare misure correttive per superare le cause di esclusione, tali misure devono essere tempestive e non possono indurre ritardi nell’aggiudicazione, funzione fondamentale delle procedure pubbliche.

Articoli di riferimento