Riforma della sentenza di primo grado su aggiudicazione gara per manutenzione integrata rete stradale alla luce dei requisiti di qualificazione e dichiarazioni di partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale presentato dal consorzio stabile aggiudicatario di un appalto per servizi di manutenzione integrata della rete stradale della Città Metropolitana di Napoli, annullando la precedente sentenza del TAR che aveva escluso il consorzio per carenza di requisiti tecnico-professionali delle imprese consorziate e mancanza di indicazioni sul subappalto. Il Consiglio ha ritenuto ammissibile il cosiddetto “cumulo alla rinfusa” per il possesso dei requisiti da parte del consorzio stabile e ha confermato la validità del subappalto ordinario senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta. Contestualmente, ha respinto l'appello incidentale della società esclusa, stabilendo che le omissioni dichiarative contestate non integrano la falsità e che l’accordo di ristrutturazione del debito non comporta esclusione automatica. La sentenza di primo grado è pertanto riformata con l’annullamento dell’esclusione e la conferma dell’aggiudicazione al consorzio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce alcuni profili fondamentali riguardanti la partecipazione dei consorzi stabili alle gare d’appalto, in particolare il principio del cumulo alla rinfusa dei requisiti tecnico-professionali posseduti dalle singole imprese consorziate, alla luce dell’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016) e dell’interpretazione fornita dall’art. 225, comma 13, del d.lgs. 36/2023, che ha esplicitato la possibilità di valutare i requisiti in capo ai singoli consorziati anche se diversi da quelli indicati in gara. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che, se il consorzio stabile è già in possesso delle qualificazioni SOA necessarie, il subappalto ordinario può essere dichiarato senza indicare necessariamente il subappaltatore in sede di offerta, come confermato dalla consolidata giurisprudenza. Inoltre, si è ribadito che l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere valutata in modo complessivo e non in termini di perfetta coincidenza con l’oggetto dell’appalto e che l’esperienza maturata in precedenti gare simili costituisce elemento rilevante per il possesso del requisito di idoneità professionale. Relativamente alle omissioni dichiarative da parte di una concorrente, il Consiglio ha escluso che esse costituiscano automaticamente motivo di esclusione o falsità, trattandosi di omissioni di tipo informativo che devono comunque essere valutate in concreto dalla stazione appaltante. Infine, è stato precisato che l’accordo di ristrutturazione non rientra nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, non essendo sufficiente per escludere un concorrente. Nel complesso, la sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale che tende a garantire la partecipazione dei consorzi stabili valorizzandone la struttura imprenditoriale autonoma e a contenere la rigidità degli adempimenti dichiarativi, nel rispetto però delle esigenze di trasparenza e selezione del contraente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 225, comma 13, è stato ricordato per confermare che la norma interpreta l’art. 47, comma 2-bis, del d.lgs. 50/2016 nel senso che, nei servizi e forniture, i requisiti richiesti possono essere valutati verificando i requisiti delle singole consorziate anche se diversi da quelli designati in gara. Tale disposizione di interpretazione autentica ha supportato la decisione in favore del cumulo alla rinfusa e la possibilità di valutare i requisiti complessivamente in capo al consorzio stabile e alle singole consorziate.



