18/04/2025
Art. 110

Esclusione per offerta anormalmente bassa in gara per servizi di riscossione tributi: conferma della correttezza della valutazione tecnica e dell’esclusione per errata indicazione della marcatura temporale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli proposti da SO.G.E.T. e GE.FI.L. relativi all’esclusione da una gara per l’affidamento del servizio di riscossione dei contributi di bonifica e irrigazione. SO.G.E.T. è stata esclusa a causa dell’incongruità e dell’inaffidabilità complessiva dell’offerta economica, in particolare per la mancata corrispondenza tra il costo dichiarato del personale di supporto e quello effettivo dedotto dalle verifiche, nonché per aver fornito indicazioni discordanti sull’impiego del personale. GE.FI.L., invece, è stata esclusa per non aver correttamente indicato il numero seriale della marcatura temporale sul file dell’offerta economica, elemento essenziale per garantire l’integrità e l’unicità dell’offerta stessa. La sentenza conferma la legittimità dei provvedimenti di esclusione adottati dalla stazione appaltante e la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due distinte questioni relative all’esclusione delle offerte in una procedura di gara pubblica. Nel primo caso, SO.G.E.T. è stata esclusa perché l’offerta economica presentava una sostanziale incongruità tra il costo del personale dichiarato e quello risultante dalle verifiche successive, combinata con una mancata chiarezza sull’effettivo impegno temporale del personale di supporto nell’esecuzione dell’appalto. Questo ha portato la stazione appaltante a ritenere l’offerta anormalmente bassa e inaffidabile, giustificandone l’esclusione, convalidata dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato. La Corte ha inoltre chiarito che il giudizio di anomalia può fondarsi su parametri diversi dalla remuneratività, includendo la disparità di costi dichiarati rispetto ai costi reali. Nel secondo caso, GE.FI.L. è stata esclusa perché non ha indicato correttamente il numero seriale della marcatura temporale sul file contenente l’offerta economica, come previsto dal disciplinare telematico di gara. La marcatura temporale certifica la data e l’inviolabilità dell’offerta. L’indicazione errata ha reso impossibile l’identificazione certa e univoca dell’offerta, giustificando pertanto l’esclusione. La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto rigoroso delle prescrizioni procedurali e il principio di parità di trattamento tra concorrenti, nonché la necessità di applicare le cause di esclusione in modo tassativo per garantire trasparenza e imparzialità. Complessivamente, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle esclusioni sulla base di valutazioni tecniche e procedurali puntuali, nel rispetto dei principi del Codice degli Appalti e della normativa vigente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è stato richiamato implicitamente nella valutazione dell’anomalia e dell’incongruità dell’offerta di SO.G.E.T. La stazione appaltante ha effettuato una verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta economica, in particolare sul costo della manodopera, richiedendo giustificazioni all’offerente. Nonostante le spiegazioni fornite, è stata rilevata una sostanziale discrepanza tra i costi dichiarati e quelli reali, ritenuta sintomo di inaffidabilità complessiva e quindi sufficiente per l’esclusione. La sentenza conferma la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel valutare le offerte anormalmente basse nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 110.

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