Conferma dell'aggiudicazione di appalto con verifica della normativa sulle qualificazioni e sulla congruità dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Consorzio Istant Service contro l'aggiudicazione di un appalto per servizi di pulizia e derattizzazione all'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, confermando la correttezza della verifica del possesso dei requisiti tecnici e generali da parte del Consorzio Stabile Eternity e la valutazione della congruità dell'offerta economica, nel rispetto delle norme del Codice degli Appalti. Sono state rigettate le censure riguardanti la durata del contratto di affitto di ramo d'azienda utilizzato per attestare i requisiti, l'esclusione per la situazione di liquidazione giudiziale della società affittante, la mancata verifica dei requisiti generali, nonché le contestazioni sulla presunta incongruità e anomalia del costo della manodopera nella migliore offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due principali temi: il possesso dei requisiti di capacità tecnica e generale da parte dell'offerente che ha agito tramite un contratto di affitto di ramo d'azienda, e la valutazione della congruità economica dell'offerta, soprattutto in relazione al costo della manodopera. Il Consiglio di Stato ha richiamato la normativa e la giurisprudenza prevalente secondo cui, per appalti di durata inferiore a tre anni, è sufficiente che la durata del contratto di affitto sia almeno pari a quella dell'appalto per poter utilizzare i requisiti della società affittante. Inoltre, la liquidazione giudiziale della società affittante non determina automaticamente l'esclusione se il contratto di affitto prosegue e il curatore non recede, alla luce della specifica disciplina legislativa. La verifica dei requisiti è stata ritenuta corretta e completa. Sotto il profilo economico, è stato stabilito che l'offerta, pur contenendo un ribasso significativo sul costo della manodopera, non può essere esclusa se l'offerente dimostra che ciò dipende da una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto dall'art. 41 comma 14 del Codice. Non sono emerse prove sufficienti di incongruità o di violazione dei minimi salariali inderogabili. Inoltre, le contestazioni circa i conteggi del costo del personale e i parametri adottati dalla stazione appaltante sono state ritenute fondate o comunque insufficienti a ribaltare l'aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 41 comma 14 del d.lgs. n. 36 del 2023 è centrale nella valutazione della congruità dell'offerta economica, imponendo che in caso di ribasso sul costo della manodopera l'offerente debba dimostrare che tale ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La sentenza chiarisce che il mancato assolvimento di questo onere probatorio può portare all'esclusione per anomalia. Nel caso specifico, non essendo stata adeguatamente dedotta in primo grado la violazione di tale onere, la censura non è accolta. Inoltre, si precisa la distinzione tra costi medi indicati nelle tabelle ministeriali e minimi salariali inderogabili, sottolineando che il mancato adeguamento alle tabelle ministeriali non implica violazione dei minimi salariali.



