Distinzione di giurisdizione sulle controversie relative all'esecuzione anticipata di contratto di appalto pubblico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato che le controversie riguardanti inadempimenti relativi all'esecuzione anticipata di un contratto di appalto pubblico, anche se il contratto non è formalmente stipulato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Nel caso specifico, Isam S.r.l. aveva contestato la risoluzione del contratto disposta dal Comune di Torino per gravi inadempimenti durante l’esecuzione d’urgenza del servizio di manutenzione del verde pubblico, sostenendo la cessazione di vincolatività dell’offerta; tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, avendo avuto inizio l’esecuzione, non si potesse più far valere tale diritto di scioglimento e che la controversia fosse di competenza del giudice ordinario.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio che la fase di esecuzione di un contratto pubblico, anche se anticipata rispetto alla stipula formale, comporta la costituzione di un rapporto negoziale vero e proprio, nel quale le parti sono poste su un piano di parità con obblighi e diritti reciproci. Pertanto, le controversie sorte in questa fase, quali contestazioni di inadempimenti o risoluzioni contrattuali, non attengono alla fase di gara (procedura di affidamento) e sono di natura privatistica, spettando quindi al giudice ordinario la loro cognizione. Nel caso, nonostante la mancata definitiva aggiudicazione e stipula contrattuale, l’esecuzione d’urgenza era stata avviata e accettata dalla ricorrente, implicando la perdita della possibilità di sciogliersi dall’offerta per decorso del termine di vincolatività. La controversia, quindi, è riferita a fatti relativi all’esecuzione e alla risoluzione del rapporto e sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, deve essere trattata dal giudice ordinario. Il TAR Torino aveva quindi correttamente dichiarato la propria incompetenza, ed il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello confermando tale giurisdizione. La compensazione integrale delle spese di giudizio è stata disposta per motivi di equità dati i profili peculiari della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 17 delimita le fasi della procedura di affidamento, specificando il vincolo delle offerte per un periodo determinato e la possibilità di avviare l’esecuzione d’urgenza prima della stipula contrattuale. Nella sentenza si è fatto riferimento a questo articolo per evidenziare che, una volta iniziata l’esecuzione d’urgenza accettata dalla società, non è più applicabile il diritto di scioglimento dall’offerta per decorso del termine di vincolatività previsto dall’articolo stesso. Questo supporta la conclusione che la controversia sia riconducibile alla fase esecutiva e non alle procedure di gara.



