18/10/2024
Art. 36

Termine per impugnazione in gara d’appalto e decorrenza dalla conoscenza effettiva degli atti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Arcasensa Agostino contro la sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso l’aggiudicazione di un lotto di una gara d’appalto. La decisione ha chiarito che il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla data in cui l’interessato acquisisce effettivamente piena conoscenza degli atti lesivi, ossia dall’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, e non dalla sola pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione o dalla notifica della richiesta agli eventuali controinteressati. Nel caso specifico, poiché la stazione appaltante ha fornito i documenti richiesti oltre il termine previsto, il ricorso, notificato dopo tale data, è stato considerato tempestivo. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a supporto delle censure sul secondo classificato, venendo meno così l’interesse a impugnare l’aggiudicazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta temi cruciali relativi ai termini per impugnare gli atti di gara e alla decorrenza di tali termini in presenza di istanze di accesso documentale. Secondo il Consiglio di Stato, il principio di certezza e celerità amministrativa deve conciliarsi con la necessità di garantire all’operatore economico il pieno diritto di difesa, consentendogli di esercitare l’azione giudiziaria solo dopo aver avuto conoscenza completa degli atti che possono influenzare la sua posizione giuridica. Il rigetto di un ricorso basato su una presunta tardività notificazione è pertanto illegittimo se la stazione appaltante ha ritardato nell’ostensione della documentazione richiesta, facendo decorrere il termine di impugnazione dalla disponibilità effettiva degli atti. La pronuncia richiama poi la normativa del nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) e la giurisprudenza consolidata, ribadendo che il diritto di accesso e i termini processuali devono essere interpretati in modo da impedire manipolazioni o proroghe indebite dei termini di impugnazione attraverso ritardi nell’istanza di accesso o nella risposta. Infine, la mancanza di prove riguardo le censure sollevate nei confronti dell’aggiudicataria seconda in graduatoria rende inefficace il ricorso, in quanto anche una sua accoglienza non avrebbe potuto cambiare l’esito della gara a favore del ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 del nuovo codice dei contratti pubblici è stato richiamato per stabilire che gli atti di gara, comprese le offerte e i verbali, devono essere resi disponibili a tutti i candidati attraverso una piattaforma digitale contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione. La sentenza interpreta tale norma nel senso che il termine per impugnare decorre dalla effettiva messa a disposizione degli atti, ossia dalla data di ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso, al fine di garantire che l’operatore economico possa agire consapevolmente, evitando ricorsi “al buio”. Tale principio è stato applicato per rilevare l’irritualità della prima decisione che aveva rigettato il ricorso per tardività senza considerare il ritardo della stazione appaltante nell’ostensione degli atti.

Articoli di riferimento