Conferma dell’aggiudicazione nonostante omissioni dichiarative sanate con soccorso istruttorio post-gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La società L.P.G. Costruzioni S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione di un appalto integrato in favore di Co.Ge.A. Impresit S.r.l., denunciando omissioni e false dichiarazioni riguardanti la figura del revisore legale e la mancanza di verifiche sui requisiti tecnici dei progettisti. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo che l’omissione non costituisce di per sé causa automatica di esclusione se i requisiti sostanziali sono posseduti e che la stazione appaltante ha correttamente esercitato il soccorso istruttorio anche in fase successiva all’aggiudicazione per sanare le carenze formali, con l’accertamento positivo dei requisiti sostanziali. La procedura è stata quindi ritenuta legittima e l’aggiudicazione confermata.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha affrontato una controversia relativa alla legittimità dell’aggiudicazione di una procedura negoziata di appalto integrato. La ricorrente lamentava omissioni dichiarative e violazioni procedurali, che a suo avviso avrebbero dovuto portare all’esclusione automatica del concorrente aggiudicatario. Il Collegio ha ribadito che l’omissione di dichiarazioni formali, che non incidono sul possesso sostanziale dei requisiti, non comporta necessariamente esclusione automatica, soprattutto alla luce del principio del soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice degli Appalti, che consente di integrare o correggere documenti mancanti o irregolari entro tempi determinati. Inoltre, ha richiamato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale orientata alla sostanza piuttosto che alla forma, confermando la possibilità per la stazione appaltante di procedere alle verifiche integrative anche dopo l’aggiudicazione e, in casi specifici, di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione se non emergono cause di esclusione sostanziali. La decisione sostiene pertanto un approccio pragmatico e funzionale alla corretta esecuzione delle procedure di gara, prioritizzando il risultato dell’affidamento e l’efficienza amministrativa rispetto a formalismi che potrebbero inficiare ingiustificatamente la selezione del miglior offerente.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato, ovvero il raggiungimento di un affidamento efficiente e tempestivo con il miglior rapporto qualità-prezzo, è il criterio guida per valutare la legittimità dell’azione amministrativa. La sentenza fa riferimento a questo principio per giustificare che la sostanza e il risultato prevalgano sulla mera forma, accettando sanatorie e verifiche successive quando garantiscono il miglior esito procedimentale.
L’articolo regola le fasi di gara e l’obbligo di adottare atti formali e verifiche preventive. L’appellante denunciava la violazione di tale articolo, sostenendo che le verifiche sui requisiti sarebbero dovute avvenire prima dell’aggiudicazione definitiva. Tuttavia il Consiglio di Stato ha affermato che, alla luce anche di principi ulteriori, la verifica può legittimamente avvenire in sede post-aggiudicativa, senza pregiudizio sostanziale, specie se sanata tramite soccorso istruttorio.
L’articolo disciplina la verifica del possesso dei requisiti sostanziali dei concorrenti. Nel caso di specie, in presenza di difficoltà o omissioni formali, la stazione appaltante ha effettuato i controlli successivi all’aggiudicazione, rilevando l’assenza di cause di esclusione sostanziali. La sentenza cita l’istituto previsto dal comma 3-bis che consente l’aggiudicazione previa autocertificazione in caso di malfunzionamenti tecnici, rafforzando la legittimità della procedura seguita.
Fondamentale nella decisione, l’articolo disciplina il soccorso istruttorio, ovvero la possibilità per la stazione appaltante di consentire integrazioni o correzioni relative a documenti amministrativi mancanti o irregolari, esclusi quelli tecnici ed economici. Nel caso concreto, il soccorso istruttorio è stato esercitato anche successivamente all’aggiudicazione, potendo sanare omissioni formali senza pregiudicare il merito della procedura, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale anticontenzioso e orientata a privilegiare il buon esito della gara.



