20/06/2025
Art. 66

Impossibilità di utilizzare come requisito tecnico l’attività progettuale svolta da dipendente pubblico part time per gara d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato che l’esperienza di progettazione svolta da un dipendente pubblico, anche se part time, non può essere considerata come requisito tecnico valido per partecipare a gare d’appalto tramite una società privata. Questa attività è imputabile all’amministrazione pubblica e non può essere utilizzata a beneficio di soggetti privati concorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione afferma che la qualificazione tecnica richiesta nelle gare pubbliche deve riferirsi a esperienze maturate in ambito privato o comunque in contesti che garantiscano autonomia e indipendenza del professionista o della società. L’attività progettuale svolta nell’ambito del rapporto di pubblico impiego è inscindibile dall’ente pubblico e non può essere ceduta o utilizzata per acquisire requisiti da soggetti privati. La norma che prevede incentivi economici per i dipendenti pubblici con funzioni tecniche non modifica questo principio, in quanto tali incentivi rappresentano solo una componente della retribuzione e non un presupposto per la valorizzazione delle esperienze ai fini di gara. Inoltre, non è ammissibile estendere analogicamente le regole applicabili a soggetti privati ai dipendenti pubblici, dato il loro diverso inquadramento giuridico e organizzativo. La sentenza richiama un precedente consolidato del Consiglio di Stato che aveva già avuto occasione di riconoscere tale principio. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando si basa su requisiti tecnico-professionali derivanti da attività di pubblico dipendente, anche part time.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 66

L’articolo 66, che definisce gli operatori economici abilitati a partecipare alle gare per servizi di architettura e ingegneria e i requisiti richiesti, è richiamato per sottolineare che i requisiti tecnico-organizzativi di un concorrente devono essere fondati su capacità e esperienze effettivamente riconducibili all’operatore economico stesso e non derivanti da attività svolte nell’ambito di un ente pubblico. La sentenza interpreta la disposizione nel senso che l’esperienza tecnica deve essere “spendibile” dall’operatore economico nell’ambito della gara, escludendo attività proprie di un rapporto di lavoro pubblico, anche se svolte part time.

Articoli di riferimento