Interpretazione unitaria dei requisiti tecnici nella procedura di appalto Energy Performance Contract e necessità di riedizione del subprocedimento di anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza riguarda una gara d’appalto per l’affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione in diversi Comuni e nella Provincia di Savona. La questione principale verte sull’interpretazione del requisito tecnico di possesso della qualificazione SOA categoria OG10, seva valutarsi sul valore complessivo degli interventi o sui singoli contratti attuativi con ogni ente concedente. Il Consiglio di Stato ha confermato che il requisito deve essere valutato sull’importo complessivo dell’accordo quadro, non sui singoli contratti attuativi, in coerenza con l’unitarietà della procedura. Tuttavia, ha accolto l’appello per la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta a seguito della modifica nella composizione del raggruppamento temporaneo, annullando l’aggiudicazione e rimandando a un nuovo procedimento di verifica. Sono state inoltre rigettate censure sulla presunta violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e sulle valutazioni discrezionali dei punteggi delle offerte economiche.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione rigorosa e unitaria del disciplinare di gara in tema di requisiti tecnici, applicando i criteri di interpretazione contrattuale previsti dal codice civile: prevale la lettura complessiva che considera l’intera procedura e l’accordo quadro come un unico affidamento, pertanto la qualificazione SOA deve corrispondere al valore totale delle prestazioni da eseguire, non frazionata in base ai singoli contratti attuativi. La pronuncia conferma anche che, nel settore specifico della categoria OG10, la qualificazione comprende sia i lavori che alcune forniture, conformemente all’All. A al D.P.R. 207/2010, escludendo dunque la scorporabilità degli importi di forniture pertinenti dall’importo complessivo per la qualificazione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che segnalazioni di errori o inesattezze nella qualificazione non si traducono automaticamente in cause di esclusione, richiamando la disciplina sulla valutazione dell’integrità e affidabilità degli operatori economici. Sul piano procedurale, la sentenza sancisce che, in caso di modifica sostanziale della compagine del raggruppamento rappresentante l’offerta, come nel caso della riduzione del RTI, è obbligatorio ripetere il subprocedimento di verifica di anomalia per il nuovo soggetto che eseguirà il contratto, per garantire la congruità e sostenibilità dell’offerta. Infine, la decisione rigetta le censure relative al principio di segretezza delle offerte e alle valutazioni dell’amministrazione sui punteggi economici, in quanto non sussistono elementi per ritenere che tali principi siano stati violati o che le valutazioni siano manifestamente irragionevoli.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è stato richiamato per definire il quadro normativo relativo alla tassatività delle cause di esclusione e al principio di massima partecipazione, che impone requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali proporzionati all’oggetto del contratto. Nella sentenza, questo articolo supporta l’interpretazione che il requisito SOA di categoria OG10 debba essere proporzionato e riferito all’intero valore unitario dell’appalto, coerentemente con la natura unitaria della procedura e l’obiettivo di favorire la partecipazione equilibrata dei concorrenti.



