Valutazione del giudizio di anomalia dell’offerta e corretto ambito di applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 nella gara per servizi di gestione ambientale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Sardegna che aveva annullato l’esclusione dalla gara della SG Oikos Servizi s.r.l. Il Comune di Orosei aveva escluso tale partecipante per anomalia dell’offerta, ritenendo non congrui e sostenibili gli elementi indicati, in particolare riguardo al personale OSS e all’investimento nelle staccionate di legno. Il TAR aveva limitato il giudizio di anomalia solo agli elementi espressamente richiesti dal bando, escludendo quelli aggiuntivi indicati dall’operatore economico. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudizio di anomalia deve considerare l’offerta nel suo complesso, compresi gli elementi indicati dall’offerente anche se non prescritti dal bando, e che la valutazione della stazione appaltante, ben motivata, non è censurabile in sede di legittimità. Pertanto, l’appello del Comune è stato accolto e il ricorso della società è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ribadisce che l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 impone che l’analisi della congruità e sostenibilità economica di un’offerta non può essere circoscritta ai soli requisiti minimi o prescrizioni del bando, ma deve riguardare l’intera proposta tecnica ed economica presentata dall’operatore, compresi elementi aggiuntivi non espressamente richiesti. Il giudizio di anomalia è una valutazione discrezionale della stazione appaltante, finalizzata a verificare la serietà e realizzabilità dell’offerta, e può pertanto fondarsi su accertamenti completi di incoerenze o incongruenze nell’offerta. La sentenza del TAR aveva errato nel limitare l’analisi ai soli elementi previsti dal bando e nel reinterpretare il contenuto dell’offerta per escludere alcuni costi. Invece, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità e la motivazione dell’esclusione effettuata dal Comune, che ha giustamente valutato l’offerta nel suo complesso, compresi i costi e le modalità di realizzazione delle opere. La sentenza, quindi, conferma la correttezza del potere discrezionale dell’amministrazione nella verifica di anomalia, che non è sindacabile integralmente in sede giurisdizionale, se adeguatamente motivato. Di conseguenza, la gara può essere dichiarata deserta per mancanza di offerte ammesse se le offerte presentano elementi di inconsistenza economica e tecnica rilevanti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 del d.lgs. 36/2023 è stato al centro del giudizio perché disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse, imponendo alla stazione appaltante di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità complessiva dell’offerta, non solo limitandosi ai requisiti minimi richiesti dal bando. Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che tutte le dichiarazioni e gli elementi tecnici ed economici presentati dall’offerente, inclusi quelli non espressamente indicati nel bando, devono essere considerati nel giudizio di anomalia. Inoltre, il potere discrezionale dell’amministrazione di escludere un’offerta anomala, correttamente motivata, non può essere sostituito dal giudice amministrativo, salvo che vi siano macroscopiche illegittimità, che nel caso di specie non sono emerse.



