Conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione per violazione del limite di subappalto in gara a procedura diretta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Toscana che ha annullato l’affidamento diretto di un appalto per lavori di segnaletica stradale al Comune di Bagno a Ripoli. La società SMS s.r.l. era stata aggiudicataria, ma aveva indicato un subappalto pari al 50%, superando il limite massimo del 49,99% imposto dalla lex specialis. La mancata osservanza di tale vincolo ha comportato la dichiarazione di inefficacia del contratto e l’obbligo per l’amministrazione di rifare la gara rispettando le regole stabilite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio di autovincolo, per cui l’Amministrazione, una volta stabilite regole vincolanti nella lex specialis, è tenuta a rispettarle. Nel caso, il bando prevedeva espressamente un limite massimo al subappalto al 49,99%. La società aggiudicataria SMS s.r.l. aveva superato tale limite dichiarando nel DGUE un subappalto del 50%. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il rispetto dell’autovincolo è un obbligo inderogabile, essenziale per garantire la parità di trattamento e l’affidamento degli operatori economici. La violazione di tale regola, seppure nell’ambito di affidamento diretto, implica l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto stipulato. L’appello del Comune è stato respinto per insussistenza di difetti di interesse da parte della ricorrente Erreci Segnaletica s.r.l. e per mancata previsione normativa di esclusione automatica per il superamento del limite, ma ciò non solleva dalla violazione dell’autovincolo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5, che stabilisce i principi di buona fede e tutela dell’affidamento, è richiamato implicitamente nel discorso sul rispetto dell’autovincolo e sulla necessità per l’Amministrazione di mantenere le regole fissate nella lex specialis per non ledere la par condicio e l’affidamento degli operatori economici. Il Consiglio evidenzia che la violazione di tali vincoli mina la correttezza e la prevedibilità delle procedure, elementi tutelati da questo principio.



