25/06/2025
Art. 36

Accesso agli atti in gara d'appalto: limiti, termini e oneri probatori nella procedura di evidenza pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Holding Service S.r.l. avverso la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di accesso agli atti relativi all’aggiudicazione di un appalto di servizi, riconoscendo l'esistenza di una legittima impugnazione del diniego parziale all’accesso e ordinando l’ostensione integrale dell’offerta tecnica della società aggiudicataria Society Moderne Facility Management. La decisione ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, chiarendo i termini e le modalità di impugnazione ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e ha stabilito che la richiesta di accesso non era mero esplorativo ma collegato a profili rilevanti per la difesa giudiziaria, con particolare riferimento alla verifica di coerenza tra costi e offerte tecniche.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina due punti chiave: la tempestività e ammissibilità del ricorso per accesso agli atti e la fondatezza della richiesta stessa. Il Consiglio di Stato ha anzitutto rigettato l’eccezione di tardività sollevata dalla società aggiudicataria basata sull’art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Infatti, poiché la stazione appaltante non ha reso pubblica integralmente la documentazione contestualmente all’aggiudicazione, il termine di 10 giorni per proporre ricorso parte non dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ma dalla comunicazione parziale successiva dell’accesso, nel rispetto del diritto di difesa. In secondo luogo, la Corte ha accertato l’esistenza di un diniego parziale all’accesso effettivamente impugnato nel ricorso introduttivo, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, che aveva confuso la richiesta cautelare con la domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Infine, il Consiglio ha analizzato la natura della documentazione richiesta e delle opposizioni al suo rilascio. Ha ritenuto che la controinteressata non abbia adeguatamente dimostrato l’esistenza di segreti industriali o commerciali tali da escludere l’accesso, e che la richiesta di accesso sia strumentale e necessaria per esercitare il diritto di difesa, essendo fondata su contestazioni precise circa la congruità del costo della manodopera e della coerenza tra offerta economica e offerta tecnica. Pertanto, l’ostensione integrale è necessaria a garantire la trasparenza e il contraddittorio nel giudizio di merito sulla legittimità dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità e i termini per l’accesso agli atti di gara, prevedendo in particolare che l’offerta dell’operatore aggiudicatario debba essere resa disponibile e che l’impugnazione delle decisioni di oscuramento debba avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione. Nella sentenza, tale articolo è stato interpretato nel senso che il termine decadenziale decorre dalla comunicazione di effettiva conoscenza degli atti oscurati, non semplicemente dalla comunicazione della aggiudicazione, quando questa non sia stata accompagnata dalla pubblicazione integrale della documentazione. È stata così rigettata l’eccezione di tardività del ricorso presentato dopo la scadenza del termine calcolato dalla sola aggiudicazione, proprio perché la stazione appaltante aveva ostacolato l’accesso iniziale agli atti. Inoltre, l’articolo ha guidato la valutazione sulla legittimità del diniego parziale e sull’onere probatorio relativo alla tutela della riservatezza, affermando il principio di prevalenza del diritto di accesso salvo specifica e documentata sussistenza di segreti industriali o commerciali.

Articoli di riferimento