25/09/2024
Art. 1

Rigetto dell’appello per modifica postuma dell’offerta tecnica e conferma dell’esclusione di punteggio per mezzi non conformi ad incentivi ambientali in gara di trasporto scolastico

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello promosso da Autoservizi Riccitelli s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’aggiudicazione in favore della stessa per errore nella valutazione del punteggio relativo ai mezzi con incentivi ambientali. L’Autoservizi Riccitelli non ha potuto correggere la classificazione errata degli autobus (Euro 6.D gasolio anziché Euro 6.E incentivati) oltre il termine di presentazione dell’offerta, poiché tale modifica costituiva una inammissibile alterazione postuma dell’offerta stessa. La Stazione appaltante ha correttamente escluso la documentazione aggiuntiva prodotta successivamente e ha rispettato i principi di trasparenza, par condicio e legalità nelle gare pubbliche, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla correttezza della procedura. L’appello è pertanto rigettato, confermando la legittimità della valutazione della gara e della pronuncia di primo grado.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema centrale della correttezza e trasparenza nella valutazione delle offerte nelle gare pubbliche. Nel caso specifico, Autoservizi Riccitelli aveva indicato quali mezzi per il servizio autobus Euro 6.D a gasolio, che non rientrano fra quelli con incentivi ambientali riconosciuti dal decreto ministeriale di riferimento. Successivamente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ha tentato di correggere tale errore classificando i mezzi come Euro 6.E, allegando fatture che attestavano tale caratteristica, ma questa modifica è stata considerata come una illegittima modifica postuma dell’offerta, vietata dalla normativa sugli appalti. La giurisprudenza afferma che eventuali errori materiali possono essere corretti solo se emergono chiaramente dall’offerta stessa e senza necessità di documenti esterni, per evitare alterazioni del confronto concorrenziale e per rispettare il principio della parità di trattamento. Di conseguenza, la Stazione appaltante e il TAR hanno correttamente escluso la rilevanza della documentazione aggiuntiva. Inoltre, la sentenza richiama l’importanza di tutelare valori costituzionali come la tutela ambientale e la salute pubblica, inseriti nei criteri di gara. L’appello è infine rigettato perché Autoservizi Riccitelli non ha dimostrato la fondatezza delle proprie doglianze e non ha rispettato le regole di trasparenza e correttezza procedurale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1, che enuncia il principio del risultato, è richiamato nella sentenza per sottolineare che, pur perseguendo il miglior risultato possibile in termini di qualità e sostenibilità ambientale, la Stazione appaltante deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento. Il Collegio ha quindi rigettato la tesi dell’appellante che invocava il principio del risultato per giustificare una modifica postuma dell’offerta tecnica, ribadendo che l’ottenimento del miglior risultato deve avvenire nel rispetto dei criteri e dei principi normativi che disciplinano la procedura di gara.

Articoli di riferimento