Conferma della legittimità dell'aggiudicazione a consorzio stabile con conferma del cumulo alla rinfusa dei requisiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Impresa Edile Stradadale F.lli Massai contro l’aggiudicazione della gara indetta dalla Città Metropolitana di Firenze al Consorzio Valori. La sentenza conferma che il consorzio stabile può partecipare alla gara utilizzando i requisiti cumulati delle consorziate (cumulo alla rinfusa), anche se la società esecutrice designata non possiede i requisiti SOA nella classe richiesta. Inoltre, è stato ritenuto legittimo il punteggio tecnico assegnato dalla commissione, non sussistendo errori manifesti, e l'aggiudicazione è stata pertanto giudicata corretta e legittima.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla giurisprudenza consolidata che riconosce ai consorzi stabili una autonomia giuridica e una struttura imprenditoriale propria, che consente loro di qualificarsi per le gare utilizzando il cumulo indistinto dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate. L’appellante contestava che la società esecutrice indicata non possedesse i requisiti di classe previsti, ma il Collegio ha ribadito che la qualificazione del consorzio stabile non dipende dalla singola consorziata che esegue i lavori. Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi tecnici, il Consiglio ha confermato che tale valutazione rientra nel potere discrezionale della commissione di gara e non è sindacabile in assenza di macroscopici errori, illogicità o irragionevolezza manifesta. Quindi, poiché l’appellante non ha dimostrato tali vizi, l’impugnazione infondata è stata respinta, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 225, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023 è stato richiamato per sostenere l’interpretazione autentica in base alla quale i consorzi stabili possono qualificarsi per la gara utilizzando i requisiti posseduti tanto dal consorzio in proprio quanto dalle imprese consorziate, confermando la validità del cumulo alla rinfusa dei requisiti ai fini della partecipazione.



