28/03/2025
Art. 101Art. 11

Esclusione dalla gara per incompletezza dell'offerta economica e obblighi relativi alla dichiarazione del CCNL applicato

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Almaviva s.p.a., confermando la legittimità dell'esclusione dalla gara per l'assenza nell'offerta economica della specifica indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalle imprese del raggruppamento. La mancata indicazione è stata ritenuta elemento essenziale dell'offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio, in conformità con la normativa vigente e le disposizioni del disciplinare di gara. Inoltre, è stato escluso che la generica accettazione delle condizioni di gara potesse sostituire tale dichiarazione specifica. È stata altresì respinta l'eccezione relativa alla legittimazione di controinteressati.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ribadisce il principio secondo cui la mancanza di elementi essenziali nell'offerta, quali le dichiarazioni prescritti dal disciplinare di gara e dalla normativa, giustifica l'esclusione dalla procedura. In particolare, l'indicazione del CCNL applicato rappresenta un requisito inderogabile, poiché la normativa (art. 11 d.lgs. n. 36/2023) impone l'applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali specifici, garantendo così le tutele economiche e normative ai lavoratori. La corte ha confermato che tali indicazioni non possono essere sostituite da impegni generici o successivi chiarimenti, e che la carenza di queste informazioni configura un'offerta incompleta, non sanabile con il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 d.lgs. n. 36/2023. In tal modo, è tutelata la trasparenza, la certezza e la parità di trattamento fra gli offerenti, fondamentali negli appalti pubblici. Infine, la sentenza tratta la questione della legittimazione processuale degli altri raggruppamenti partecipanti, confermando che essi possono intervenire nel giudizio a tutela dei propri interessi di fatto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L'articolo 11 è centrale nella decisione, in quanto stabilisce l'obbligo di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle maestranze impiegate nell'appalto. La sentenza ha evidenziato che questa indicazione è un elemento essenziale dell'offerta economica, e la sua assenza giustifica l'esclusione dalla gara. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la normativa non consente di sostituire tale indicazione con impegni generici o successivi e che il rispetto del CCNL è fondamentale per garantire le tutele dei lavoratori.

Articolo 101

L'articolo 101, che disciplina il soccorso istruttorio, è stato richiamato per spiegare che le carenze dell'offerta tecnica ed economica non sono sanabili mediante integrazione o correzione successiva da parte dell'offerente. Pertanto, la stazione appaltante non poteva concedere il soccorso istruttorio per sanare la mancanza dell'indicazione del CCNL nell'offerta economica, legittimando così l'esclusione del concorrente.

Articoli di riferimento