Inammissibilità del ricorso per mancato tempestivo impugnamento della decisione di oscuramento di documenti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La controversia riguarda la richiesta di accesso agli atti di gara presentata dal terzo classificato IC Consorzio Stabile, che voleva visionare le offerte tecniche e i giustificativi dell’aggiudicatario Copernico e del secondo classificato. La stazione appaltante Atac aveva però accolto la richiesta di oscuramento dei documenti da parte di Copernico. Il Tribunale amministrativo aveva accettato la domanda di accesso, ma il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza annullandola perché IC Consorzio non aveva tempestivamente impugnato entro dieci giorni la decisione di oscuramento, come previsto dalla normativa vigente. Pertanto il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione della normativa che disciplina l’accesso ai documenti di gara, in particolare l’articolo 36 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023). La stazione appaltante aveva accolto la richiesta di oscuramento dei documenti da parte dell’offerente, atto che costituisce un provvedimento specifico che limita l’accesso a quelle parti dell’offerta ritenute segreti tecnici o commerciali. Tale decisione di oscuramento è impugnabile mediante ricorso amministrativo introdotto entro 10 giorni dalla comunicazione. Nel caso di specie, IC Consorzio non ha impugnato entro i termini tale decisione, presentando invece un ricorso ordinario successivamente, il quale è risultato inammissibile. La sentenza chiarisce quindi che non è possibile ignorare il rito speciale e i termini ridotti di impugnazione previsti dall’articolo 36, comma 4, e che la mancata tempestiva impugnazione rende improcedibile il ricorso sull’accesso ai documenti oscurati. Questo orientamento tutela in modo equilibrato sia la trasparenza nelle gare sia la protezione di informazioni riservate legittimamente oscurate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 regola le modalità di accesso agli atti di gara e disciplina specificamente la possibilità per l’offerente di richiedere l’oscuramento di parti della propria offerta per ragioni di segreto tecnico o commerciale (comma 3). Inoltre, stabilisce il rito speciale e il termine di 10 giorni per impugnare la decisione di oscuramento (comma 4). Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva accolto la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario e aveva comunicato tale decisione. IC Consorzio avrebbe dunque dovuto proporre ricorso entro 10 giorni secondo l’articolo 36, comma 4, per contestare tale decisione, ma non l’ha fatto. Pertanto, il ricorso successivo è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, confermando la prevalenza del rito speciale previsto dall’articolo 36 sulla procedura ordinaria.



