Legittimità del contratto continuativo di cooperazione per la preparazione pasti in appalto di nido d’infanzia e esclusione dell’obbligo di iscrizione alla white list per l’appaltatore principale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Prisma Società Cooperativa Sociale per Azioni - Onlus avverso la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l’aggiudicazione del servizio di nido d’infanzia al raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dal Consorzio Matrix Cooperativa Sociale. Il ricorso originario contestava la mancanza di iscrizione alla “white list” antiriciclaggio e antimafia da parte del raggruppamento aggiudicatario, necessaria per alcune attività specifiche (come la ristorazione). La Corte ha stabilito che l’attività di ristorazione, pur prevista dal disciplinare di gara come “organizzazione del servizio di ristorazione”, non costituisce prestazione principale dell’appalto ed è legittimamente affidata tramite un contratto continuativo di cooperazione a un terzo soggetto iscritto nella white list. Pertanto, non era necessario che l’appaltatore principale fosse iscritto, ma solo il soggetto terzo addetto alla preparazione e fornitura dei pasti. L’appello è stato quindi rigettato con compensazione delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la distinzione tra attività principali e secondarie in un appalto pubblico di servizi sociali (nido d’infanzia) e le implicazioni dell’obbligo di iscrizione alla c.d. white list previsto dalla legge n. 190/2012 per attività ad alto rischio di infiltrazioni mafiose, come quelle di ristorazione e catering. Il Consiglio di Stato concorda con il TAR nel ritenere che il servizio di asilo nido costituisce l’oggetto principale dell’appalto, mentre la preparazione dei pasti e relativa fornitura rappresentano un’attività secondaria, organizzata dall’appaltatore ma materialmente svolta da un soggetto terzo mediante un contratto continuativo di cooperazione. Tale contratto, disciplinato dall’art. 119 del Codice degli Appalti, non è un subappalto ma una forma di fornitura e servizio accessorio che mantiene la responsabilità e l’organizzazione a carico dell’appaltatore principale. Pertanto, l’obbligo di iscrizione alla white list riguarda solo il soggetto terzo addetto alla preparazione dei pasti, non l’appaltatore principale. Questo approccio garantisce la trasparenza e la sicurezza antimafia senza imporre requisiti sproporzionati alla gara. La sentenza sottolinea anche che il disciplinare di gara non impone alcun vincolo circa la modalità organizzativa del servizio di ristorazione, consentendo di ricorrere al contratto continuativo di cooperazione. La decisione tutela quindi la regolarità amministrativa e tecnica dell’aggiudicazione, rispettando il quadro normativo antimafia e le specifiche del Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 119 del Codice degli Appalti è centrale nella sentenza per la distinzione tra subappalto e contratto continuativo di cooperazione. La sentenza applica il comma 3, lett. d), che definisce i contratti continuativi di cooperazione come prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese a favore dell’appaltatore da parte di terzi, e non costituiscono subappalto. Nel caso discusso, la preparazione e fornitura dei pasti costituiscono una prestazione secondaria affidata da un contratto continuativo tra l’appaltatore aggiudicatario e un terzo soggetto iscritto alla white list, il quale materialmente esegue l’attività di ristorazione. L’applicazione di questo articolo ha consentito di escludere la necessità che l’appaltatore principale sia iscritto alla white list e di legittimare la forma organizzativa adottata senza ricadere nell’irregolarità del subappalto non autorizzato.



