Riforma dell'aggiudicazione per necessità di riesame dell'affidabilità morale del RTI aggiudicatario in gara per manutenzione stradale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello proposto da AVR S.p.A., annullando l'aggiudicazione dell'accordo quadro per la manutenzione stradale al RTI -OMISSIS- e il relativo provvedimento di riesame dell'affidabilità morale, disponendo un nuovo esame da parte della stazione appaltante. È stata riconosciuta la rilevanza, ai fini dell'esclusione dalla gara, di condanne penali subite da soggetti chiave del RTI e la necessità di una adeguata valutazione delle misure di self cleaning adottate. L'appello incidentale della mandataria è stato respinto. Le spese di lite sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si concentra sulla corretta applicazione dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 relativo alle cause di esclusione dalle gare pubbliche connesse a condanne penali di soggetti apicali o di controllo negli operatori economici. Viene ribadito che le ipotesi di esclusione automatica sono tassative e limitate, mentre altre condanne rilevano come cause di esclusione facoltativa, con onere discrezionale e valutativo della stazione appaltante. In questo caso, il socio di maggioranza del RTI aggiudicatario aveva subito condanne per reati quali corruzione e bancarotta fraudolenta, ma essendo cessato dalle cariche apicali più di un anno prima dell'indizione della gara e essendo la società composta da più di quattro soci, l'esclusione automatica non si configurava. Tuttavia, la stazione appaltante avrebbe dovuto effettuare un'accurata valutazione circa l'effettiva incidenza di tali condanne sull'affidabilità morale dell'operatore economico, tenendo conto anche delle misure di ravvedimento (self cleaning) adottate, che nella fattispecie erano state giudicate insufficienti e non adeguatamente esaminate. La sentenza richiama inoltre l'importanza dell'obbligo dichiarativo degli operatori economici, esteso anche ai soci di maggioranza che detengono un ruolo dominante, e che omissioni o false dichiarazioni possono integrare gravi illeciti professionali causa di esclusione facoltativa. Sul piano tecnico, viene confermato che il RTI aggiudicatario ha legittimamente dimostrato il possesso dei requisiti tecnici e di capacità professionale, anche tramite l'esecuzione del precedente accordo quadro con l'Amministrazione, non essendo rilevante la parziale suddivisione dei contratti in capo alla mandataria, essendo il RTI orizzontale già costituito. L'appello incidentale, volto a censurare un chiarimento della stazione appaltante interpretato come modifica del requisito di gara, è stato respinto sulla base del prevalere dell'interpretazione complessiva e sistematica della lex specialis e del favor partecipationis. In sintesi, la sentenza ordina un nuovo esame da parte della stazione appaltante dell'affidabilità morale del RTI, con adeguata istruttoria e motivazione, senza però disporre l'esclusione automatica o il subentro di AVR, e ribadisce principi ormai consolidati in materia di valutazione delle cause di esclusione e self cleaning nelle gare pubbliche.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 2 ha fondato il richiamo al principio della fiducia nel giudizio di affidabilità morale dell'operatore economico, sottolineando l'importanza che la stazione appaltante possa valutare in modo autonomo e motivato la fiducia da accordare al concorrente, in linea con i principi di autonomia decisionale e responsabilità che governano le gare pubbliche.



