29/02/2024
Art. 58

Conferma della validità dell'aggiudicazione di gara a società di un medesimo gruppo nonostante il vincolo di aggiudicazione per singolo lotto

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Marrocco Elevators S.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto 3 del contratto misto di manutenzione ascensori ad una società del gruppo Del Bo, ritenendo corretta la decisione del TAR. La gara era suddivisa in tre lotti distinti; il vincolo di aggiudicazione limitava l’aggiudicazione ad un solo lotto per concorrente ma non estendeva tale limitazione alle società collegate o controllate. Pertanto, pur essendo Del Bo Servizi e Del Bo S.p.a. controllate dalla stessa holding, la partecipazione e l’aggiudicazione a lotti distinti è legittima e non configura violazione dei principi di concorrenza o del codice appalti. Il principio di alterità giuridica e soggettiva delle società del gruppo è mantenuto, salvo specifiche disposizioni di gara che estendano il vincolo al gruppo. L’appello viene quindi rigettato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla natura della gara suddivisa in lotti distinti con procedure separate, ciascuno con un proprio CIG, elenco prezzi, offerta tecnica ed economica. Il Codice dei Contratti Pubblici (art. 51 d.lgs. 50/2016) consente l’introduzione di un vincolo di aggiudicazione a un solo lotto per concorrente ma non obbliga a estenderlo a imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. La giurisprudenza e la giurisprudenza europea interpretano il concetto di “operatore economico” quale soggettività giuridica singola, mantenendo l’alterità soggettiva anche all’interno di gruppi societari, a meno che il bando non preveda espressamente diversamente. La ratio di tutela della concorrenza e delle piccole imprese con la suddivisione in lotti è compatibile con la partecipazione di società controllate a lotti diversi; una limitazione automatica alle imprese collegate senza esplicita previsione peggiorerebbe la concorrenza e l’efficienza della spesa pubblica. In definitiva, l’aggiudicazione a società del gruppo Del Bo per lotti diversi è legittima perché il vincolo di aggiudicazione si applica a singoli concorrenti e non si estende automaticamente alle società collegate o controllate. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che la discrezionalità della stazione appaltante comprende anche la decisione se estendere o meno il vincolo alle imprese in rapporto di controllo, con necessità di motivazione chiara e trasparente. L’interpretazione del principio è coerente con il nuovo art. 58 del d.lgs. 36/2023 e con le direttive UE, cui si accorda la priorità della disciplina che favorisce la massima concorrenza. Le norme antitrust e del mercato interno non obbligano a considerare gruppi societari come un unico operatore, e la disciplina dei contratti pubblici preserva la soggettività giuridica distinta di ogni concorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 58

L’articolo 58 è centrale per la qualificazione della gara come plurima, suddivisa in lotti funzionali e distinti con propri CIG, elenchi prezzi, offerte e provvedimenti. La sentenza ne valorizza la ratio proconcorrenziale e la facoltà della stazione appaltante di limitare il numero di lotti assegnabili a ciascun concorrente per motivi di efficienza o caratteristiche del mercato. Nel caso in esame, il bando ha previsto la suddivisione in lotti e un vincolo di aggiudicazione a un solo lotto per concorrente, ma non ha esteso questo vincolo alle società controllate o collegate, scelta ritenuta legittima e coerente con l’articolo 58, che consente flessibilità discrezionale e richiede motivazione per eventuali limitazioni ulteriori.

Articoli di riferimento