Conferma del divieto di avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere in gara d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Seriana 2000 contro la sentenza del Tribunale Amministrativo di Bolzano che annullava l’aggiudicazione di un appalto per la gestione di un centro socio-pedagogico. Il motivo era l’errata attribuzione di un punteggio premiale di due punti per la certificazione della parità di genere, assegnato sulla base di un contratto di avvalimento stipulato con Croce Rossa Italiana. Il Consiglio ha ritenuto corretta l’interpretazione del disciplinare di gara, che vieta espressamente l’avvalimento migliorativo per tale requisito, perché la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Di conseguenza, l’attribuzione del punteggio è errata e la gara è stata correttamente annullata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza approfondisce l’utilizzo del contratto di avvalimento come strumento per migliorare l’offerta tecnica in gare pubbliche. Il punto nodale è il divieto sancito dal disciplinare di gara di ricorrere all’avvalimento per il requisito della certificazione di parità di genere, che è una condizione soggettiva intrinseca e «non assimilabile a risorse da mettere a disposizione». In particolare, il disciplinare richiede esplicitamente che tutte le imprese del raggruppamento (RTI) debbano possedere la certificazione per ottenere il punteggio premiale. Ciò esclude qualsiasi possibilità di trasferire tale requisito tramite contratto di avvalimento. La Corte ha anche rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellante, ritenendo che il mancato riconoscimento dei punti fosse una mera conseguenza della corretta applicazione del disciplinare. Pertanto, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, affermando la prevalenza delle regole di gara e la corretta interpretazione del contratto di avvalimento secondo l’articolo 104 del Codice degli Appalti, che limita il ricorso all’avvalimento per determinate condizioni e requisiti soggettivi.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 104 è centrale nel caso, in quanto disciplina il contratto di avvalimento e ne specifica i limiti, tra cui l’inammissibilità per i requisiti generali e per iscrizioni particolari come l’Albo dei gestori ambientali. La sentenza applica tali principi interpretando che la certificazione della parità di genere è assimilabile a un requisito soggettivo intrinseco dell’impresa e pertanto non può essere trasferita mediante avvalimento migliorativo. Inoltre, il disciplinare di gara ha recepito il divieto previsto nell’articolo 104, vietando espressamente tale avvalimento per ottenere il punteggio premiale, condizione che la Corte ha ritenuto vincolante per la stazione appaltante e per i partecipanti.



