Conferma della legittimità dell’esclusione automatica delle offerte con ribasso pari alla soglia di anomalia nelle gare sotto soglia europea
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di FSI s.r.l., confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte che aveva rigettato il ricorso contro l’esclusione dalla gara per lotti di manutenzione del Politecnico di Torino. La società era stata esclusa perché il ribasso offerto coincideva esattamente con la soglia di anomalia calcolata secondo il “Metodo A” previsto dall’Allegato II.2 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della stazione appaltante e del primo giudice secondo cui le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia devono essere escluse automaticamente, anche se il testo letterale del punto 3 del Metodo A menziona solo gli sconti superiori. Tale interpretazione è motivata da ragioni di continuità normativa, coerenza sistematica e dalla Relazione di accompagnamento al Codice. L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La questione centrale riguardava l’interpretazione del criterio per l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023. Il testo del punto 3 del Metodo A indica l’esclusione delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia, escludendo dunque le offerte con ribasso “pari” alla soglia. FSI contestava questa interpretazione, sostenendo che solo ribassi superiori dovrebbero essere esclusi, mentre quelli pari no. Il Consiglio di Stato ha però analizzato il contesto normativo, la continuità con la previgente disciplina – che prevedeva l’esclusione di ribassi pari o superiori – e le spiegazioni contenute nella Relazione di accompagnamento che, seppur non vincolante, rappresenta un’interpretazione autentica della norma. Inoltre, ha considerato la logica del metodo di calcolo, che individua come anomale tutte le offerte che raggiungono o superano la soglia. Si è concluso che la disposizione testuale del punto 3 presenta una svista legislativa che non può prevalere rispetto alla ratio del sistema e al consolidato orientamento interpretativo. L’esclusione automatica deve quindi riguardare anche le offerte con ribasso pari alla soglia di anomalia. Parimenti, è stata rigettata la censura riguardante la lettera di invito, che correttamente richiamava l’art. 54, nonché la richiesta di compensazione delle spese, che si è ritenuta ingiustificata dato il carattere di lapsus legislativo e la chiarezza della regola di soccombenza. In definitiva, la sentenza riafferma la validità del meccanismo di esclusione automatica previsto dal Codice dei Contratti Pubblici per procedure sotto soglia con almeno cinque offerte, ponendo una conferma interpretativa rispetto a una questione emersa con il nuovo Codice.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 54 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale per appalti sotto soglia con almeno cinque offerte, prevedendo che le stazioni appaltanti debbano indicare negli atti di gara il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Nella sentenza tale articolo è stato centrale in quanto la controversia verteva sull’interpretazione della soglia di anomalia e sull’applicazione della c.d. esclusione automatica secondo il Metodo A descritto nell’allegato II.2. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’esclusione automatica si applica anche alle offerte con ribasso pari alla soglia di anomalia, in linea con la ratio di questo articolo e la continuità con la normativa previgente. Inoltre, il Tribunale e il Consiglio di Stato hanno considerato che la lettera di invito che richiamava l’art. 54 non violava la norma, rigettando quindi le censure dell’appellante.



