01/07/2024
Art. 1Art. 2

Riammissione in gara per esclusione illegittima dovuta a limiti tecnici della piattaforma telematica e violazione non dimostrata del principio di segretezza

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato da Costruzioni Procopio s.r.l. contro l'esclusione dalla gara per la realizzazione di un edificio presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, annullando i provvedimenti di esclusione e ordinando la riammissione alla gara. L’esclusione era stata motivata da un presunto superamento del limite tecnico di upload della piattaforma telematica, che impediva il caricamento completo dell’offerta, e dalla violazione del principio di segretezza per l'invio di parte dell'offerta tramite pec. Il Collegio ha riscontrato che la stazione appaltante non ha adeguatamente garantito condizioni tecniche idonee né ha correttamente motivato l’esclusione, che si fondava su presupposti non dimostrati e contraddittori. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di perseguire il principio del risultato e della collaborazione, evitando formalismi eccessivi che frustrano la concorrenza.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su un controllo accurato dei fatti relativi al caricamento dell’offerta tecnica sulla piattaforma telematica. L’amministrazione ha modificato in corso la documentazione di gara chiedendo un progetto definitivo più corposo, senza però adeguare il limite tecnico della piattaforma, generando problemi concreti di upload. L’appellante ha agito con diligenza, segnalando tempestivamente il problema e inviando l’offerta completa tramite pec con link WeTransfer, rispettando il principio della buona fede e della collaborazione. La stazione appaltante ha escluso l’appellante motivando con la violazione del principio di segretezza per l’uso della pec e con la presunta incompletezza tecnica, ma tali motivazioni sono state ritenute infondate. Il Consiglio ha sottolineato che la violazione del principio di segretezza richiede che l’offerta economica sia nota prematuramente rispetto a quella tecnica, cosa non avvenuta. Inoltre, ha evidenziato l’assenza di un vero rinvio motivazionale ai documenti citati e la non corrispondenza temporale delle comunicazioni tecniche. La sentenza richiama anche i principi aggiornati di affidabilità, efficacia, e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del risultato, sottolineando come la rigidità eccessiva della piattaforma e il formalismo abbiano leduto tali principi e la corretta partecipazione alla gara. La decisione ordina dunque l’annullamento degli atti impugnati e la riammissione dell’appellante alla procedura di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L'articolo 1, il principio del risultato previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, è richiamato quale parametro di interpretazione e valutazione dell’operato della stazione appaltante. Il Consiglio di Stato evidenzia come la rigidità tecnica della piattaforma telematica e il formalismo eccessivo abbiano frustrato il raggiungimento del risultato utile della gara, ossia l’affidamento dell’appalto con il miglior rapporto qualità-prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del risultato impone una gestione più efficiente e collaborativa nel processo di gara.

Articolo 2

L'articolo 2, principio della fiducia, è citato in quanto contribuisce a sottolineare come la pubblica amministrazione debba favorire un rapporto di fiducia con gli operatori economici, adottando comportamenti trasparenti e collaborativi. Nel caso di specie la stazione appaltante non ha risposto tempestivamente alla segnalazione del problema tecnico, né ha facilitato soluzioni alternative, ledendo così il principio della fiducia e della buona fede tra le parti, che deve guidare anche le procedure di gara.

Articoli di riferimento