Invalidità della spendita del requisito tecnico da parte di consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative e conseguente annullamento dell'aggiudicazione in gara per servizi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione di un lotto di gara riguardante servizi di reception, sorveglianza, pulizia e manutenzione, stabilendo che il requisito tecnico-professionale richiesto non poteva essere prestato dalla consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative alla mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Ciò perché, ai sensi della normativa vigente, il requisito maturato nel contratto con il consorzio di cooperative poteva essere attribuito solo a tale consorzio e non a una consorziata che agisce come mera articolazione interna del medesimo. Conseguentemente, il RTI aggiudicatario non possedeva il requisito di capacità tecnica richiesto dal bando, e l'aggiudicazione è stata annullata. Inoltre, è stata rilevata la difformità dell'offerta in relazione al monte ore minimo settimanale.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha analizzato la natura giuridica dei consorzi di cooperative, i quali costituiscono un unico soggetto con personalità giuridica autonoma e le consorziate operano come parti interne (interna corporis) di tale soggetto. Di conseguenza, il requisito tecnico-professionale acquisito dal consorzio di cooperative non può essere "speso" singolarmente da una consorziata esecutrice per partecipare a gare diverse. Questa impostazione è stata ritenuta incompatibile con il meccanismo di cumulo dei requisiti previsto esclusivamente per i consorzi stabili (diversi dai consorzi di cooperative). La sentenza ha quindi rigettato l'interpretazione fornita dal TAR, che aveva invece ammesso la spendita del requisito da parte della consorziata. Il Collegio ha inoltre confermato la necessità di rispettare in modo rigoroso i requisiti minimi tecnici e le condizioni previste dal capitolato (come il monte ore minimo settimanale), sottolineando come la difformità dell’offerta costituisca ulteriore motivo di esclusione. L'annullamento degli atti impugnati è stato deciso in funzione di garantire il rispetto delle regole sulla partecipazione e sul possesso dei requisiti sostanziali nelle procedure di gara pubblica, nonché per salvaguardare la parità di trattamento tra concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 65 del nuovo codice degli appalti è stato richiamato per inquadrare la categoria degli operatori economici ammessi a partecipare alle gare, distinguendo tra le diverse tipologie di consorzi e raggruppamenti. In particolare, ha evidenziato che i consorzi di cooperative, disciplinati dalla legge 422/1909, sono una figura distinta rispetto ai consorzi stabili (a cui l'articolo 47 del codice 50/2016 si riferisce in modo specifico). Tale distinzione è stata alla base della decisione di non ammettere il cumulo dei requisiti tecnico-professionali maturati dal consorzio di cooperative e quindi la possibilità che una consorziata esecutrice "spenda" unilateralmente questi requisiti in altra gara.



