25/11/2024
Art. 93

Legittimità della riconvocazione della stessa commissione per la rinnovazione della prova orale di abilitazione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato che, in caso di annullamento giudiziario di una prova orale di abilitazione dovuto a un vizio formale e non relativo alla composizione o al funzionamento della commissione valutatrice, l’amministrazione può legittimamente riconvocare la stessa commissione per la nuova valutazione senza obbligo di nominarne una diversa. La decisione si fonda sul principio che la garanzia di imparzialità deriva dalla qualifica di pubblici ufficiali dei commissari e che, in assenza di un comando specifico della sentenza di annullamento o di disposizioni di legge che impongano la sostituzione, la scelta della riconvocazione o sostituzione della commissione è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per eccesso di potere o irragionevolezza.

Spiegazione Dettagliata

Il caso riguarda la ripetizione della prova orale per l’abilitazione alla professione di esperto contabile, annullata dal TAR per vizi formali. Il ricorrente contestava la riconvocazione della stessa commissione giudicatrice, sostenendo un vizio di imparzialità e violazione del principio di terzietà. Il Consiglio di Stato ha analizzato la giurisprudenza e la normativa, rilevando che non esiste un principio generale che imponga la nomina di una nuova commissione se il vizio riguarda aspetti formali e non la composizione o la funzionalità dell’organo giudicante. Inoltre, si è evidenziato che i commissari agiscono come pubblici ufficiali e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità, con responsabilità personali in caso di negligenza o pregiudizio. La sentenza ha poi fatto riferimento a specifiche norme del Codice degli Appalti che disciplinano la riconvocazione delle commissioni in procedure di gara analoghe, dove è espressamente previsto che si riconvochi la stessa commissione salvo casi di vizio nella composizione. Pertanto, la decisione del TAR di non imporre la sostituzione della commissione è stata ritenuta corretta, confermando il potere discrezionale dell’amministrazione, la quale deve valutare caso per caso e può limitarsi a riconvocare la commissione originaria. Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 93

L’articolo 93 del Codice degli Appalti è stato richiamato per spiegare la disciplina della composizione e funzionamento della commissione giudicatrice nelle procedure, evidenziando che in caso di rinnovo della procedura si riconvoca la stessa commissione, salvo difetti nella sua composizione. Tale richiamo ha supportato la valutazione che la riconvocazione della stessa commissione per la prova orale rientra nella normale prassi, a meno che non vi siano specifici vizi relativi alla composizione della commissione stessa.

Articoli di riferimento