22/05/2024
Art. 17

Respinta l'impugnazione contro l'esclusione dell'offerta multipla presentata da Cedat nella gara per sistema integrato di votazione elettronica

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Sardegna che aveva escluso l'offerta di Cedat per violazione del principio di unicità dell'offerta previsto dal Codice degli Appalti, poiché Cedat aveva presentato un’offerta contenente una proposta tecnica alternativa, configurando quindi un’offerta plurima, non una mera miglioria. La proposta alternativa prevedeva la sostituzione completa del sistema modulare di voto previsto dal capitolato con un diverso sistema multimediale, non conforme alle specifiche minime, e ciò non è consentito. L’appello di Cedat è stato respinto e le spese di lite compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio di unicità dell’offerta sancito dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, secondo cui ciascun concorrente può presentare una sola offerta, vincolante e univoca. Cedat aveva formulato un’offerta principale e, in aggiunta, una proposta tecnica alternativa che sostituiva un componente essenziale del sistema richiesto: il sistema modulare da incasso con basi multimediali dotate di display e funzionalità aggiuntive. Tale proposta configurava un’offerta plurima, contraria al principio di unicità, e non una semplice miglioria migliorativa, che invece sarebbe ammessa se non alterasse la sostanza e la tipologia dell’appalto. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza chiarisce che offerte alternative o plurime favoriscono un concorrente rispetto agli altri e ledono la par condicio. La decisione tutela quindi la trasparenza, la certezza e parità tra i concorrenti nelle procedure di gara pubblica. L’appello è stato pertanto rigettato confermando l’illegittimità dell’offerta di Cedat e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

Richiamato per ribadire che, in base alle fasi procedurali delle gare, ogni concorrente può presentare una sola offerta vincolante e che la stazione appaltante deve valutare una singola proposta tecnica ed economica. La disposizione sottolinea la necessità di trasparenza, certezza e rispetto del principio di par condicio nella valutazione delle offerte.

Articoli di riferimento