01/10/2025

Giurisdizione sul risarcimento danni per mancata stipula del contratto successivo a gara pubblica: difetto di giurisdizione del TAR

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha dichiarato inammissibile il ricorso di Anconambiente S.p.A. contro Umbriafrip S.r.l. per difetto di giurisdizione, in quanto la richiesta di risarcimento danni per mancata sottoscrizione del contratto a seguito di gara pubblica deve essere proposta davanti al giudice ordinario (Tribunale civile) e non amministrativo. Il ricorso verteva sulla presunta responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della società aggiudicataria, che aveva rinunciato a stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione. Il TAR ha ritenuto che, in questa fase successiva all’aggiudicazione ma antecedente alla stipula, si controverte su diritti soggettivi tra soggetti in posizione paritetica e non sull’esercizio di poteri pubblici, richiamando recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, nella cosiddetta 'fase intermedia' tra aggiudicazione e contratto, le controversie relative a comportamenti del soggetto privato (come il rifiuto di stipulare per ragioni commerciali) non coinvolgono profili di esercizio del potere pubblico. Pertanto, la tutela richiesta in questa fase riguarda diritti soggettivi e deve essere esercitata davanti al giudice ordinario, non rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista solo per le controversie inerenti la procedura di scelta del contraente fino all’efficacia dell’aggiudicazione. Il TAR, quindi, si dichiara incompetente, invitando la ricorrente a rivolgersi al giudice civile. Le spese di lite sono compensate per la novità e stabilizzazione solo recente dell’orientamento giurisprudenziale.