03/02/2026
Art. 35Art. 36

Gara d’appalto e accesso alle offerte tecniche: TAR Marche impone nuova valutazione sull’oscuramento per segreto tecnico-commerciale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha accolto il ricorso presentato da Ortho-Clinical Diagnostics contro il diniego di accesso integrale alle offerte tecniche delle prime due classificate (Abbott e Roche) in una gara per la fornitura di apparecchiature all’AST di Ancona. Il Tribunale ha rilevato che la stazione appaltante aveva oscurato troppo le offerte, recependo automaticamente le richieste di riservatezza dei concorrenti senza una valutazione autonoma sulla reale natura dei segreti tecnici o commerciali. Ha ordinato quindi all’Amministrazione di rivalutare con criteri rigorosi la riservatezza delle informazioni, assicurando un corretto bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti commerciali, come richiesto dal nuovo Codice degli appalti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha riconosciuto che il nuovo regime introdotto dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 prevede un diritto d’accesso diretto e molto ampio per i partecipanti non esclusi alle procedure di gara, in particolare alle offerte tecniche e agli atti su cui si basa l’aggiudicazione. Le limitazioni all’accesso per motivi di segreto tecnico o commerciale sono possibili ma solo in presenza di richieste adeguatamente motivate e comprovate dagli operatori economici. Nel caso di specie, l’AST di Ancona ha oscurato numerose parti delle offerte tecniche, limitandosi a recepire in modo acritico le dichiarazioni di riservatezza delle imprese senza svolgere una propria istruttoria o motivazione specifica. Il Tribunale richiama la giurisprudenza che impone un concreto bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei segreti, sostenendo che il semplice richiamo al ‘know how’ non è sufficiente a giustificare l’occultamento delle informazioni. Solo elementi che rappresentano reali segreti tecnici/commerciali oggettivamente individuati e rilevanti possono essere protetti. Di conseguenza, il TAR ordina all’Amministrazione di riesaminare le istanze di accesso, escludendo l’oscuramento laddove le ragioni di segretezza siano genericamente addotte o non supportate da adeguate prove. Il principio affermato è quello della prevalenza della trasparenza nelle gare pubbliche, salvo il rigoroso rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla legge.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato richiamato per definire il perimetro del diritto di accesso agli atti di gara e le possibili eccezioni per segreti tecnici o commerciali. Nella sentenza viene sottolineato che la richiesta di oscuramento delle offerte tecniche deve essere motivata e comprovata, non essendo sufficiente un generico riferimento al know how aziendale. Il TAR ribadisce che l’eccezione alla trasparenza deve basarsi su un’effettiva verifica della sussistenza di segreti tecnici/commerciali, in linea con quanto previsto all’art. 35, comma 4, lett. a), secondo cui l’esclusione dall’accesso è possibile solo se risulta la segretezza in modo motivato e comprovato.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le modalità procedurali e i limiti dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche e la possibilità di impugnare in via rapida le decisioni delle stazioni appaltanti sulle richieste di oscuramento. Il TAR richiama la disciplina secondo cui le offerte tecniche dei primi cinque classificati devono essere rese disponibili, salvo oscuramento debitamente motivato. La sentenza richiama inoltre le modalità e i termini di impugnazione ex art. 36, chiarendo che la stazione appaltante, nella sua valutazione, deve bilanciare in concreto l’interesse alla riservatezza con quello alla trasparenza e al diritto di difesa degli altri concorrenti, e motivare adeguatamente eventuali limitazioni all’accesso.

Articoli di riferimento