Diniego di accesso agli atti di gara a operatore non partecipante: limiti dell'accesso civico generalizzato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Marche ha respinto il ricorso presentato da M.P.M. S.r.l. contro il diniego di Marche Multiservizi S.p.A. all'istanza di accesso agli atti relativi a una procedura di affidamento gara, ritenendo legittima la limitazione dell’accesso agli atti di gara in capo a chi non ha partecipato alla procedura, come previsto dagli articoli 35 e 36 del nuovo codice degli appalti. Il Tribunale ha stabilito che all’operatore economico non partecipante è garantito unicamente l’accesso alle informazioni pubblicate tramite la piattaforma ANAC, ma non un accesso integrale a tutti i documenti di gara ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla distinzione tra le diverse tipologie di accesso agli atti amministrativi: accesso civico generalizzato (ex art. 5, D.Lgs. 33/2013) e accesso procedimentale specifico agli atti di gara (disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023). Il TAR ritiene legittima la decisione di Marche Multiservizi di limitare l’accesso agli atti di gara ai soli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura, escludendo chi, come la ricorrente, non sia stato invitato/ammesso. L’articolo 35 non garantisce il diritto soggettivo indiscriminato all’accesso a qualunque documentazione a chiunque, ma regola modalità e limiti oggettivi all’accesso digitale, tutelando trasparenza, ma anche riservatezza e segretezza tecnica/commerciale. L’articolo 36 prevede procedure di accesso semplificato riservate ai soggetti che hanno effettivamente preso parte alla gara. Il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione sia condizione dirimente per l’accesso esteso, mentre la ricorrente, non partecipante per incompletezza dell’iscrizione al sistema di prequalifica, poteva accedere soltanto alle informazioni generali pubblicate sulla piattaforma ANAC. Scopi commerciali e concorrenziali dell’accesso non giustificano, per il TAR, l’ampliamento delle tutele previste dall’accesso civico generalizzato, che resta strumento di controllo generalista e non mezzo per far valere interessi particolari di operatori non coinvolti nella procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 35 è stato interpretato dal TAR come norma che disciplina l’accesso digitale agli atti di gara, garantendo un livello di trasparenza, ma senza attribuire un diritto di accesso indiscriminato a tutti i documenti a qualunque soggetto. Nella sentenza si precisa che la norma non identifica un diritto soggettivo diffuso, ma regola le modalità oggettive dell’accesso e le tutele della riservatezza, circoscrivendo l’accesso ai dati pubblicati compatibilmente con le esigenze di segretezza tecnica/commerciale e con la partecipazione effettiva alla procedura di gara.
L’articolo 36 viene richiamato per sottolineare che l’accesso semplificato ai documenti di gara (offerte, verbali, ecc.) attraverso piattaforma è riservato esclusivamente agli operatori economici che hanno partecipato alla gara (candidati o offerenti non esclusi), e non anche a soggetti esterni o non partecipanti. Il TAR ha considerato legittimo il diniego di Marche Multiservizi proprio alla luce di queste limitazioni soggettive previste dalla norma, che restringe la platea degli aventi diritto ad accedere agli atti di gara.



