09/09/2026
Art. 35Art. 36Art. 90

Accesso agli atti di gara e limiti di riservatezza: annullamento parziale dell'aggiudicazione per difetto di motivazione sull’oscuramento dell’offerta tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha accolto il ricorso di Papalini S.p.A., seconda classificata in una gara pubblica, annullando la decisione dell’AST Pesaro Urbino che aveva negato l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria Dussmann Service S.r.l., per eccessiva e non motivata oscurazione. Il tribunale ha stabilito che la stazione appaltante deve effettuare un concreto bilanciamento tra esigenze di segretezza commerciale e diritto di difesa del concorrente, motivando in modo puntuale le ragioni dell’eventuale oscuramento. La decisione impone all’Amministrazione di riesaminare in modo approfondito e motivato la richiesta di accesso, entro cinque giorni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza prende le mosse dalla richiesta, da parte della seconda classificata in una procedura di gara pubblica, di accedere integralmente all’offerta tecnica dell’aggiudicataria ai fini della tutela delle proprie ragioni. La stazione appaltante aveva fornito documentazione fortemente oscurata, adducendo esigenze di riservatezza richieste dall’aggiudicataria, ma senza adeguata motivazione autonoma sulle effettive ragioni di segretezza. Il TAR ha chiarito che, secondo il nuovo Codice degli Appalti, gli operatori ai primi cinque posti hanno diritto all’accesso diretto agli atti e alle offerte, e che la segretezza può essere opposta solo in presenza di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente circa l’esistenza di segreti tecnici o commerciali effettivi, non essendo sufficiente un generico richiamo al know how. L’Amministrazione è tenuta a valutare autonomamente tale dichiarazione e motivare il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. Nel caso specifico, l’AST non ha adeguatamente motivato sul punto e ha recepito passivamente l’opposizione dell’aggiudicataria. Di conseguenza, il TAR ha ordinato una rinnovata istruttoria e motivazione, evidenziando che la trasparenza prevale, salvo il caso di comprovati segreti industriali o commerciali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato richiamato per delineare i confini dell’accesso agli atti e delle possibili esclusioni dovute a segreti tecnici e commerciali. Il TAR ha sottolineato la necessità che la limitazione dell’accesso sia basata su una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, non su mere affermazioni di segretezza o know how, e che la stazione appaltante operi un vaglio effettivo e motivato su tali richieste.

Articolo 36

L’articolo 36 fissa la procedura per l’accesso agli atti di gara tramite piattaforma digitale e disciplina le modalità di opposizione e impugnazione degli oscuramenti. Il TAR ha applicato la norma precisando che i primi cinque classificati hanno diritto ad accedere, senza necessità di presentare un’istanza, agli atti e alle offerte (compresa quella tecnica), e che le decisioni di oscuramento devono essere impugnate nei termini previsti. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante deve motivare sulle ragioni dell’eventuale oscuramento, svolgendo un controllo effettivo e trasparente.

Articolo 90

L’articolo 90 è stato citato in relazione all’obbligo della stazione appaltante di comunicare digitalmente l’aggiudicazione e rendere disponibili gli atti previsti dalla legge contestualmente a tale comunicazione. La sentenza ha evidenziato che, sin dal momento della comunicazione di aggiudicazione, devono essere accessibili tutti gli atti e le offerte, salve le sole parti effettivamente segrete, con motivazione puntuale.

Articoli di riferimento