09/12/2024
Art. 70

Legittimità della non esclusione di un RTI per mancata firma digitale da parte di tutti i componenti nell’offerta economica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha respinto il ricorso presentato da Basento Scavi S.r.l. che chiedeva l'esclusione dell'offerta economica presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiudicatario perché sottoscritta digitalmente solo dal rappresentante dell'impresa mandataria e non da tutti i componenti. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la mancata firma digitale da parte di tutti, l’offerta fosse comunque riconducibile e valida poiché correttamente sottoscritta in forma cartacea da tutti i componenti, con allegazione delle copie dei documenti di identità, e ciò non violava la lex specialis di gara né giustificava l’esclusione automatica.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha analizzato il caso alla luce delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della lex specialis di gara. La stazione appaltante aveva ammesso l'offerta del RTI anche se firmata digitalmente solo dal rappresentante dell’impresa mandataria, ritenendo che la sottoscrizione manuale accompagnata da documenti identificativi fosse idonea a garantire la riconducibilità dell’offerta all’intero raggruppamento e a preservare la regolarità sostanziale. Il TAR ha ribadito che l’art. 70 comma 4 lett. a) del Codice dei contratti non impone un’esclusione automatica per ogni difformità formale, specie se non espressamente prevista dalla lex specialis. In particolare, la lettera di invito non prevedeva sanzioni esplicite per la mancata firma digitale da parte di tutte le imprese costituenti l’RTI e consentiva espressamente la sottoscrizione manuale con allegazione di copia del documento d’identità, in conformità all’art. 38 del DPR 445/2000. La sentenza quindi afferma l'applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e la necessità di valutare la sostanza e non solo la forma, garantendo il principio di par condicio e la partecipazione massima possibile alle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 70

L’art. 70 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 è stato centrale per valutare la legittimità dell’ammissione dell’offerta economica: il Tribunale ha specificato che questa norma, che indica come cause di inammissibilità offerte non conformi ai documenti di gara, non implica necessariamente l’esclusione automatica per ogni irregolarità formale, a meno che la lex specialis non preveda espressamente tale conseguenza. Nel caso specifico, la mancata firma digitale di tutti i componenti del RTI non è stata ritenuta causa automatica di esclusione.

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