11/10/2025
Art. 35Art. 36

Irricevibilità per tardività del ricorso in tema di accesso agli atti di gara e oscuramento dell’offerta tecnica (articoli 35 e 36 Codice dei Contratti Pubblici)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha dichiarato in parte irricevibile e in parte improcedibile il ricorso proposto da I.C.A. S.p.A. contro la decisione della stazione appaltante Unione Montana dei Monti Azzurri, che aveva negato l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e omesso l’ostensione degli atti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Il ricorso sul diniego di accesso all’offerta tecnica senza oscuramenti è stato ritenuto tardivo, in quanto presentato oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici. Quanto agli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, il ricorso è risultato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse dovuta all’adempimento spontaneo dell’amministrazione resistente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il diritto di accesso agli atti delle procedure di appalto e, in particolare, il diritto del concorrente ad esaminare integralmente l’offerta tecnica dell’aggiudicatario laddove siano opposte ragioni di segretezza commerciale o tecnica. Il collegio ha valutato che, secondo l’art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il termine per impugnare la decisione di oscuramento decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ed è strettissimo (10 giorni), anche quando la pubblicazione degli atti sia parziale o addirittura omessa. Il fine è assicurare certezza e rapidità nelle controversie, evitando che le procedure d’appalto vengano rallentate da lungaggini processuali. In questo caso, il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio. Sulla richiesta di accesso agli atti del sub-procedimento di anomalia, venuto meno l’interesse per sopravvenuta ostensione degli atti, la domanda è stata dichiarata improcedibile.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato richiamato dalle parti per motivare sia il diritto all’accesso agli atti di gara (in particolare all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, salvo quanto coperto da segreto tecnico o commerciale) sia la possibilità per la stazione appaltante di disporre limitazioni tramite oscuramenti motivati. Nella sentenza si sottolinea che l’opposizione al rilascio integrale dell’offerta tecnica per motivi di segreto doveva essere giustificata e notificata alle parti interessate, come previsto dalla norma.

Articolo 36

L’articolo 36 è stato centrale nella decisione. Il TAR ha applicato la disciplina procedurale che prevede la pubblicazione e comunicazione digitale degli atti rilevanti di gara e, soprattutto, il termine perentorio di dieci giorni per proporre ricorso avverso le decisioni di oscuramento (comma 4). La sentenza ha chiarito, sulla scorta anche dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale recente, la natura acceleratoria e rigidamente perentoria di tale termine, che non può essere differito da successivi atti o comunicazioni. Il superamento del termine comporta irricevibilità del ricorso.

Articoli di riferimento