Annullamento aggiudicazione gara per erronea applicazione del criterio tecnico e subentro dell'impresa ricorrente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Marche ha accolto il ricorso di Otokar Italia S.r.l., annullando l'aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per fornitura di autobus urbani al Comune di Ancona precedentemente attribuito a Menarini S.p.A. La decisione deriva dall’accertamento che la formula matematica per il punteggio tecnico era formulata in modo ambiguo nel disciplinare di gara e che l’errore di calcolo di Otokar era scusabile e non modificava realmente l’offerta tecnica. Il giudice ha disposto il subentro di Otokar nel contratto, dichiarando l'inefficacia dell'accordo nelle more stipulato con Menarini.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza evidenzia che, nell'ambito delle procedure pubbliche di gara, se la lex specialis contiene una formula ambigua che può indurre in errore i concorrenti ma non preclude la partecipazione, non è necessario impugnarla immediatamente. Nel caso concreto, la formula per il calcolo dell’indice di prestazione del motore era male espressa e Otokar, applicandola secondo l’uso matematico comune, ha fornito un risultato anomalo che però non modificava il contenuto della sua offerta tecnica. La stazione appaltante, pur avendo attivato correttamente il soccorso procedimentale, non ha poi tenuto conto dei chiarimenti resi, confermando un punteggio nullo ingiusto. Il TAR ha quindi riconosciuto che la correzione dell'errore non avrebbe violato la par condicio, né alterato l’offerta, e che il principio del risultato, il buon andamento e la buona fede imponevano di valutare correttamente la proposta tecnica. Per questo ha annullato l’aggiudicazione e disposto il subentro di Otokar.



