14/10/2025
Art. 18Art. 35Art. 36Art. 90

Legittimità dell’esclusione da gara d’appalto per mancanza di asseverazione del Piano Economico Finanziario - Bar Ospedale Urbino

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha respinto il ricorso presentato da Giulia S.a.s. contro la sua esclusione dalla gara per la concessione del bar presso l’Ospedale di Urbino, indetta dalla AST Pesaro Urbino. La società era stata esclusa poiché il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato all’offerta non era stato sottoscritto da un professionista abilitato (commercialista/ragioniere), come richiesto dal disciplinare di gara. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione, precisando che tale carenza non poteva essere sanata tramite il soccorso istruttorio. Ha inoltre respinto tutte le doglianze sulla composizione della commissione, sulla valutazione delle offerte e sulle modalità di accesso agli atti, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta diversi motivi di ricorso tesi ad annullare l’esclusione dalla gara e la successiva aggiudicazione del servizio a un altro concorrente. Il TAR ha innanzitutto riconosciuto la legittimità della richiesta del disciplinare che imponeva la sottoscrizione e asseverazione del P.E.F. da parte di un professionista abilitato, ritenendo che tale requisito garantisca la serietà e congruità dell’offerta economica. L’assenza di detta asseverazione costituisce causa di esclusione non sanabile neppure tramite il soccorso istruttorio, in quanto rimedio applicabile solo a carenze meramente formali e mai a irregolarità sostanziali dell’offerta. Il Tribunale ha poi giudicato conforme alle norme la composizione della commissione di gara e la possibilità di avvalersi di pareri tecnici esterni, purché la decisione finale resti esclusivamente della commissione. Allo stesso modo, le motivazioni relative all’accesso agli atti e alla valutazione delle offerte tecniche sono state ritenute infondate o generiche. Pertanto, la stazione appaltante ha agito in modo conforme alla legge, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie e di subentro.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 18

L’articolo è richiamato nella parte in cui la stazione appaltante ha disposto la stipulazione del contratto con l’aggiudicataria senza attendere il termine dilatorio previsto, in quanto si trattava di un appalto sotto soglia. Il TAR dà atto del rispetto della disciplina dell’art. 18, specificando le condizioni legittimanti la stipula anticipata e la sospensione in caso di ricorso.

Articolo 35

Applicato nell’ambito delle doglianze della ricorrente sull’accesso agli atti di gara e sulla presunta incompletezza della documentazione ostesa dalla stazione appaltante. Il Tribunale chiarisce che gli operatori economici devono visionare gli atti messi a disposizione secondo le previsioni dell’articolo, e che la tutela della riservatezza può condizionare l’accessibilità a parti dell’offerta tecnica, se non specificamente impugnata la decisione di oscuramento.

Articolo 36

Rilevante per la posizione della ricorrente sull’accesso alle offerte della controinteressata. Il TAR osserva che, secondo l’articolo, il diritto di accesso agli atti di gara è regolato da procedure specifiche; l’onere di impugnare le decisioni di oscuramento grava sull’interessato. Poiché la ricorrente non ha attivato tali strumenti, non poteva pretendersi l’acquisizione d’ufficio delle offerte oscurate da parte del TAR.

Articolo 90

Invocato dalla ricorrente quale fondamento dell’obbligo di motivazione puntuale dei provvedimenti di esclusione. Il TAR ritiene rispettato l’articolo: la motivazione addotta dall’amministrazione ('irregolarità formale e sostanziale del PEF') era sufficiente a rendere conoscibile la causa di esclusione per la società esclusa, anche in funzione della tutela giurisdizionale.

Articoli di riferimento