Legittima esclusione per grave illecito professionale in una procedura di gara pubblica: la discrezionalità della stazione appaltante e la rilevanza delle risoluzioni contrattuali pregresse
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Marche ha respinto il ricorso proposto da Edil Rental Group S.r.l. contro l’esclusione dalla gara per la ricostruzione e l’adeguamento sismico del municipio di Gualdo. Il tribunale ha ritenuto legittima la decisione del Comune, fondata sulla valutazione di tre precedenti risoluzioni contrattuali per gravi inadempimenti, ritenute sintomatiche di un grave illecito professionale ai sensi degli articoli 95 e 98 del Codice degli Appalti. Il giudice ha escluso che fosse necessaria una valutazione nel merito delle cause civili in corso relative a tali risoluzioni, valorizzando invece l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione dell’esclusione. È stata, inoltre, riconosciuta la discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità degli operatori economici, in coerenza con il nuovo codice degli appalti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma che l’esclusione di Edil Rental Group dalla gara pubblica è stata adottata sulla base di idonei mezzi di prova (le tre risoluzioni contrattuali per inadempimento in appalti simili), che, secondo l’art. 98 del D.Lgs. 36/2023, integrano gli estremi di un grave illecito professionale. Il TAR evidenzia come la stazione appaltante abbia svolto un’approfondita istruttoria, includendo il contraddittorio con l’operatore interessato e un’analisi documentale dettagliata, e abbia motivato in modo congruo la propria decisione. Non era necessaria la sospensione della valutazione dell’affidabilità in attesa dell’esito dei contenziosi civili pendenti, perché la normativa richiede ciò solo per provvedimenti sanzionatori/giurisdizionali specifici e non per tutte le controversie. Il TAR ribadisce la discrezionalità della PA nella valutazione della gravità degli illeciti professionali e considera la motivazione dell’esclusione adeguatamente fondata sulle ripetute carenze contrattuali pregresse, ricollegabili per tipologia di lavori e modalità di esecuzione all’appalto di cui si discute. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della parte ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 è richiamato per disciplinare tra le cause di esclusione non automatica anche il grave illecito professionale. La sentenza lo utilizza come base giuridica per la possibilità di escludere un operatore dalla gara qualora risultino comprovate ripetute e gravi inadempienze in analoghi contratti precedenti, come avvenuto per Edil Rental Group S.r.l.
L’articolo 98 è il fulcro della decisione: definisce l’illecito professionale grave che giustifica l’esclusione e prevede che la stazione appaltante debba motivare la decisione sulla base di elementi concreti e adeguati mezzi di prova, come nel caso delle tre risoluzioni contrattuali per inadempimento. Il TAR specifica che la valutazione di cause civili pendenti non è richiesta dall’articolo 98 comma 7, se non per specifici provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali, come esplicitato nella motivazione della sentenza.
L’articolo 107 viene applicato per legittimare il procedimento adottato dal Comune di Gualdo, incluso l’uso dell’inversione procedimentale e la verifica dei requisiti dell’operatore dopo la valutazione dell’offerta tecnica ed economica. La sentenza riconosce la correttezza della sequenza procedurale e la rispondenza ai principi di imparzialità e trasparenza previsti dall’articolo.



