Legittimità della procedura e dei criteri di aggiudicazione della gara pubblica per apparecchiature diagnostiche presso AST Ancona
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Marche ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati da Ortho - Clinical Diagnostics contro la procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona per la fornitura di apparecchiature diagnostiche. Ortho contestava la legittimità dei criteri tecnici della lex specialis e la mancata esclusione degli altri concorrenti (Abbott e Roche) per presunte irregolarità delle offerte. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la legittimità dei criteri di gara, la correttezza delle valutazioni della commissione e la non esclusività delle clausole contestate. I ricorsi incidentali di Roche e Abbott sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su alcuni principi generali in materia d’appalti pubblici e precisa che le scelte tecniche della stazione appaltante godono di ampia discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il TAR ha stabilito che la lex specialis di gara, pur prevedendo criteri tecnici dettagliati e un punteggio premiale consistente, non aveva natura escludente né discriminatoria, essendo stata redatta anche a seguito di consultazione di mercato e aperta ai contributi degli operatori. Inoltre, la ricorrente Ortho aveva comunque superato la soglia tecnica prevista, evidenziando la non preclusione all'accesso. E’ stato riconosciuto che i criteri premiali non sono requisiti di partecipazione ma strumenti per attribuire valore aggiunto all’offerta secondo il principio del risultato e della qualità, in linea con l’art. 1 del Codice. Il TAR ha ritenuto infondate anche le doglianze sulla presunta irregolarità documentale e tecnica nelle offerte di Abbott e Roche, chiarendo che le certificazioni CE-IVD erano richieste solo per la strumentazione analitica principale, e che la gestione delle fasi di transizione e i dettagli tecnici delle offerte erano conformi alle previsioni di gara. La domanda di esclusione per aliud pro alio è stata rigettata, poiché le soluzioni offerte risultavano equivalenti o comunque idonee rispetto alle richieste. I ricorsi incidentali di Abbott e Roche, che richiedevano l’esclusione di Ortho, sono stati dichiarati improcedibili, poiché il respingimento del ricorso principale ha reso privo di interesse il loro esame. Le spese processuali sono state compensate per la complessità tecnica e giuridica della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato (art. 1) è stato richiamato dal TAR come criterio prioritario nelle scelte della stazione appaltante, valorizzando la sostanza e l’interesse pubblico nella selezione dell’offerta migliore, anche rispetto ad un’interpretazione formalistica delle regole. La sentenza ribadisce che le regole di gara devono essere interpretate in modo da garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e non ostacolare la concorrenza, confermando la legittimità di criteri premiali volti al miglior esito della fornitura.
L’art. 77 viene menzionato per documentare che la lex specialis e i criteri di gara sono stati formati dopo una consultazione preliminare di mercato, che ha coinvolto gli operatori e raccolto osservazioni recepite ove compatibili con gli obiettivi dell’appalto. Il TAR sottolinea che ciò ha garantito trasparenza, informazione e non discriminazione nelle scelte progettuali.
L’art. 79 è stato chiamato in causa nelle doglianze sulla formulazione delle specifiche tecniche. Il TAR ha chiarito che le prescrizioni richieste erano conformi agli standard regolamentari del Codice e che l’eventuale principio di equivalenza delle soluzioni tecniche era rispettato nella valutazione delle offerte, secondo l’interpretazione delle specifiche tecniche prevista dall’articolo e dall’allegato II.5.
L’art. 108 disciplina i criteri di aggiudicazione, qui applicato attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione tra qualità e prezzo. Il TAR ha evidenziato che i criteri contestati da Ortho costituivano parametri premiali, legittimamente fissati dalla stazione appaltante in funzione delle esigenze di servizio e dei principi di economicità e qualità, e che non si trattava di requisiti di partecipazione né di cause di esclusione non tipizzate.



