25/07/2026
Art. 77

Legittimità dell'aggiudicazione in una gara per apparecchiature diagnostiche: rilievo ai principi sostanzialistici e alla discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha respinto il ricorso presentato da Roche Diagnostics contro l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara bandita dall’AST Ancona a favore di Abbott S.r.l. Roche aveva lamentato molteplici presunte violazioni della lex specialis e la mancata esclusione di Abbott, nonché la non correttezza della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione. Il tribunale ha ritenuto infondati tali motivi, evidenziando che non erano emersi errori manifesti o illegittimità nelle operazioni di gara o nella graduazione dei punteggi. Il ricorso incidentale di Abbott, teso a contestare la partecipazione di Roche, è risultato improcedibile poiché Roche non aveva ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione. Le spese sono state compensate per la complessità della causa.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma la centralità dei principi sostanzialistici e del favor partecipationis nelle gare pubbliche, affermando che la stazione appaltante deve perseguire il miglior risultato possibile in termini di qualità e affidabilità, privilegiando una lettura non formalistica della disciplina di gara. Il TAR ha chiarito che l’esclusione di un concorrente opera solo per carenze sostanziali e non per mere irregolarità formali, in linea con la disciplina del codice degli appalti e la lex specialis di gara. La valutazione delle offerte tecniche appartiene all’ampia discrezionalità della commissione e può essere sindacata solo in presenza di manifesta illogicità o errori evidenti, elementi che non sono stati riscontrati nel caso di specie. Anche le doglianze sulle scelte progettuali e sulle fasi di transizione sono state respinte riconoscendo la ragionevolezza delle previsioni di gara e delle soluzioni proposte dall’aggiudicatario, nonché la completezza e sufficienza della documentazione presentata. Non essendo stato accolto il ricorso principale, le censure incidentali di Abbott sono divenute improcedibili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 77

L’articolo 77 è stato richiamato per illustrare la legittimità e il ruolo delle consultazioni preliminari di mercato svolte dall’AST Ancona prima di bandire la gara. Tali consultazioni hanno permesso alla stazione appaltante di acquisire contributi dagli operatori del settore per meglio tarare i requisiti e le condizioni di gara, senza alterare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La sentenza valorizza questa attività quale parte della progettualità complessa e del corretto esercizio dell’azione amministrativa.

Articoli di riferimento