27/08/2025

Il TAR Marche annulla l’esclusione di Bausch & Lomb-IOM dal Lotto 1: corretta applicazione del principio di equivalenza nei bandi di gara pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Marche ha accolto parzialmente il ricorso di Bausch & Lomb-IOM S.p.A., annullando la sua esclusione dalla procedura di gara per il Lotto 1 bandito dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia applicato in modo eccessivamente formalistico il principio di equivalenza, escludendo la ricorrente benché avesse offerto un prodotto funzionalmente analogo a quello richiesto. Invece, la domanda di annullamento degli atti relativi alla mancata riprogrammazione della gara e all’aggiudicazione del Lotto 2 è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda principalmente sulla corretta interpretazione e applicazione del principio di equivalenza tecnica, il quale impone di valutare l’idoneità dei prodotti offerti sotto il profilo funzionale, al fine di non restringere irragionevolmente la concorrenza e garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche. Il Tribunale ha censurato la motivazione data dalla stazione appaltante per l’esclusione, ritenendola generica e non congruamente giustificata rispetto alle osservazioni tecniche presentate dalla ricorrente. Secondo il TAR, le esigenze della stazione appaltante devono essere rappresentate in modo chiaro e dettagliato, consentendo agli operatori economici di provare l’effettiva equivalenza funzionale dei prodotti offerti. Il ricorso è stato però respinto, laddove la ricorrente lamentava la struttura stessa del bando e l’esito della gara sul Lotto 2, in quanto gli atti impugnati in queste parti erano endoprocedimentali e privi di immediata lesività. Il giudice ha anche chiarito che il possesso dei requisiti minimi e il giudizio di equivalenza devono essere valutati nella fase preliminare della verifica delle offerte, e non nella successiva valutazione qualitativa. Di conseguenza, la società dovrà essere riammessa alla procedura per il Lotto 1, con riserva però della valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione all’esito della rivalutazione.