29/04/2025
Art. 17

Legittimità dell’aggiudicazione di gara per servizi software nonostante censure su requisiti e valutazioni tecniche

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto il ricorso proposto da Promofarma Sviluppo S.r.l. contro l’aggiudicazione a Intecs S.p.A. di un appalto per sviluppo software e assistenza tecnica. Le censure riguardavano presunte violazioni normative relative alla correttezza delle dichiarazioni antimafia, il rispetto degli obblighi di legge sul lavoro dei disabili, la mancata proposta di aggiudicazione, la verifica dei requisiti e la valutazione tecnico-economica delle offerte. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze, confermando la regolarità della procedura e la legittimità dell’aggiudicazione a Intecs, anche giustificata dall’impossibilità pratica di ottenere alcune certificazioni in tempo utile e dall’assenza di evidenti errori nella valutazione tecnica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un contenzioso amministrativo su una gara pubblica complessa in cui il concorrente uscente Promofarma contestava l’aggiudicazione alla nuova società Intecs. Il Tribunale ha esaminato le questioni di diritto sollevate:

- riguardo alle dichiarazioni antimafia (art. 94 e 95 Codice Appalti), è stato precisato che la funzione delle dichiarazioni è permettere controlli successivi e che era possibile identificare i soggetti interessati dalla documentazione prodotta;

- sull’adempimento degli obblighi di legge n. 68/1999 sul lavoro dei disabili, il Tribunale ha osservato che l’autodichiarazione all’interno del DGUE è sufficiente in questa fase, non essendo richiesta la certificazione preventiva;

- la mancanza di un atto formale separato di proposta di aggiudicazione è irrilevante se tale proposta è contenuta nei verbali o nel documento istruttorio allegato alla determina dirigenziale;

- la verifica dei requisiti, pur non completata al momento dell’aggiudicazione, è stata legittimamente sostituita da una clausola risolutiva espressa che tutela l’amministrazione da eventuali cause di esclusione emerse successivamente, considerata anche l’impossibilità pratica di acquisire prontamente alcune certificazioni da amministrazioni terze;

- infine, le valutazioni tecniche e i punteggi attribuiti, compresi quelli relativi all’analogia delle forniture pregresse, rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e non possono essere sindacati in assenza di prove di errori materiali o di violazione palese dell’alex specialis. L’assenza di specificità limitative nel bando rispetto al settore tecnico consente l’esclusione solo in caso di errori evidenti, qui non riscontrati.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto conforme alle norme e ai principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza l’iter seguito dall’AST di Ancona e ha rigettato il ricorso di Promofarma, compensando le spese di giudizio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato richiamato principalmente in relazione alle fasi della procedura di affidamento. Nella sentenza viene chiarito che l’atto formale di proposta di aggiudicazione può essere contenuto anche nei verbali di gara o nel documento istruttorio allegato, non necessariamente in un atto autonomo. Inoltre, è stato rilevato che, pur prevedendo l’articolo la necessità della verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione e della stipula, in casi concreti e per comprovate difficoltà, la stazione appaltante può procedere con clausole risolutive a tutela dell’Amministrazione, garantendo così la continuità del servizio e l’effettività della procedura.

Articoli di riferimento