28/03/2025
Art. 35

Tutela del principio di anonimato nella procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e manutenzione: annullamento della proroga comunicata con violazione della riservatezza

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha annullato il decreto che prorogava il termine per la presentazione delle offerte per un appalto di servizio energia e manutenzione, poiché la proroga è stata comunicata via mail a tutti i partecipanti del sopralluogo obbligatorio, rivelando così le loro identità e violando il principio di anonimato dei concorrenti, principio fondamentale nelle gare pubbliche per prevenire accordi collusivi e garantire la regolarità della competizione. La sentenza dispone il ripristino dell’anonimato, un nuovo termine per i sopralluoghi e l’individuazione di un nuovo termine per le offerte, con modalità che non rivelino i partecipanti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio cardine delle procedure ad evidenza pubblica, ossia l'anonimato dei concorrenti. La comunicazione individuale della proroga a tutti i soggetti che avevano effettuato il sopralluogo ha fatto sì che ciascun partecipante venisse a conoscenza dell’identità degli altri concorrenti, compromettendo così la riservatezza e potenzialmente la regolarità della gara. Sebbene la presenza del gestore uscente ai sopralluoghi sia stata ammissibile, la divulgazione esplicita degli elenchi senza misure di tutela degli anonimati è illegittima. Il Tribunale ha escluso l’inammissibilità del ricorso per difetti procedurali e ha rigettato le eccezioni di abuso del diritto. La violazione contestata non ha intaccato gli atti antecedenti come il bando o il disciplinare, pertanto questi restano validi, ma è necessaria una fase successiva conforme al rispetto dell’anonimato, con nuovi termini per sopralluogo e presentazione offerte. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di garantire la riservatezza durante tutte le fasi della procedura, non solo dopo la presentazione delle offerte, poiché la conoscenza reciproca prematura dei concorrenti può alterare la competizione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35, riguardante l’accesso agli atti e la riservatezza, è stato richiamato per evidenziare come la stazione appaltante debba garantire la riservatezza delle identità dei concorrenti durante la procedura, non solo in fase di pubblicazione delle offerte ma anche nelle fasi antecedenti. In particolare, la sentenza sottolinea che la comunicazione della proroga con l’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio ha violato il principio di anonimato, che l’art. 35 intende tutelare, impedendo la conoscenza indiretta o diretta delle identità dei partecipanti in momenti non appropriati della procedura.

Articoli di riferimento