03/11/2025
Art. 41Art. 71Art. 108

Legittimità dell'aggiudicazione in gara pubblica con verifica dell’anomalia sui costi della manodopera e principio di immodificabilità dell’offerta (TAR Valle d'Aosta, 2025)

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Valle d’Aosta ha respinto il ricorso presentato da Rainbow s.c.s. contro l’aggiudicazione a favore di Cristoforo Onlus della gara per il servizio di pulizie presso comunità alloggio. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver correttamente indicato i costi della manodopera e per averli 'modificati' in sede di verifica di anomalia dell’offerta. Il Tribunale, invece, ha ritenuto legittima l’aggiudicazione, rilevando che la società Cristoforo aveva indicato i costi come richiesto e che, ai sensi della normativa vigente, questi possono essere oggetto di ribasso se giustificati da una maggiore efficienza organizzativa. La verifica dell’anomalia è stata svolta correttamente e con adeguato contraddittorio, e non vi è stata alcuna modifica dell’offerta né alcun profilo di inattendibilità che giustificasse l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio che, nelle gare pubbliche affidate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i costi della manodopera devono essere indicati separatamente ma possono essere oggetto di ribasso a condizione che il ribasso sia giustificato e non vengano violati i minimi salariali. Il TAR precisa che la mancata indicazione separata comporta l’esclusione, ma la mera differenza tra il costo stimato e quello effettivamente giustificato in sede di verifica non determina automaticamente l’esclusione, purché l’offerta risulti complessivamente attendibile e non vi sia una modifica sostanziale della stessa. La verifica dell’anomalia è un procedimento tecnico discrezionale, finalizzato a garantire la sostenibilità dell’offerta in modo globale e non atomistico. Nel caso concreto, la stazione appaltante ha istruito diligentemente la verifica di anomalia attraverso richieste di giustificazioni scritte e orali, accertando la sostenibilità dell’offerta di Cristoforo Onlus. Pertanto, non sussistendo illogicità manifeste o travisamenti, il TAR ha respinto tutte le doglianze della ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’art. 41, comma 14, è stato richiamato per chiarire che i costi della manodopera e della sicurezza devono essere separati dall’importo assoggettato a ribasso nei documenti di gara. Tuttavia, la norma consente all’operatore di praticare ribassi su tali costi se giustificati, promuovendo la possibilità di efficientamento organizzativo, sempre nel rispetto dei minimi salariali. Nel caso concreto, la Cristoforo Onlus ha dimostrato che il ribasso praticato derivava da una migliore organizzazione aziendale.

Articolo 71

L’art. 71 è stato citato per individuare la procedura seguita (procedura aperta), che garantisce la partecipazione di qualunque operatore economico, purché in possesso dei requisiti richiesti. La procedura si è svolta nel rispetto delle regole previste dall’articolo e ha garantito trasparenza e tempistiche adeguate.

Articolo 108

L’art. 108 disciplina i criteri di aggiudicazione e, al comma 9, l’obbligo di indicazione separata dei costi di manodopera e oneri aziendali, sanzionando l’eventuale omissione con l’esclusione dalla gara. Il TAR ha chiarito che la disciplina non vieta il ribasso sui costi della manodopera (se giustificato), né assume rilevanza la mera differenza tra quanto stimato dalla stazione appaltante e quanto giustificato dal concorrente. L’indicazione separata è stata rispettata e la verifica di anomalia è stata correttamente svolta secondo il giudizio tecnico-discrezionale previsto dall’art. 108 e dall’art. 110 del codice.

Articoli di riferimento