22/11/2025
Art. 71Art. 108

Legittimità del criterio del minor prezzo per la fornitura di un battipista: respinta l'impugnazione dell'aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Valle D'Aosta ha respinto il ricorso di Kässbohrer Italia s.r.l. contro l'aggiudicazione a Prinoth S.p.a. della gara per la fornitura di un battipista al Comune di Morgex, confermando la legittimità dell’utilizzo del criterio del minor prezzo. Il Tribunale ha ritenuto giustificata l'opzione per tale criterio data la standardizzazione e l’omologazione del bene oggetto dell’appalto e l’assenza di esigenze qualitative specifiche. È stato inoltre ritenuto regolare il mancato avvio della verifica d’anomalia dell’offerta vincitrice essendo le condizioni di gara in linea con la normativa vigente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la contestazione circa la scelta, da parte della stazione appaltante (Comune di Morgex e In.Va s.p.a.), del criterio del minor prezzo per l’affidamento della fornitura di un battipista, rispetto al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo indicato come preferenziale dal Codice degli Appalti. Il TAR precisa che la normativa (art. 108 d.lgs. 36/2023) consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato. Il battipista, essendo soggetto a omologazione e regolamentazione tecnica che ne fissa indiscutibilmente i parametri, rientra in questa categoria. Non è dunque necessario valorizzare elementi qualitativi ulteriori né motivare in modo articolato la scelta del criterio. Inoltre, il valore dell’offerta aggiudicataria, anche se molto inferiore alla base d’asta, è risultato giustificato dalla presenza della permuta dell’usato e non configura anomalia macroscopica con obbligo di verifica. Il ricorso della società soccombente è stato quindi respinto in ragione della discrezionalità della stazione appaltante e della conformità della procedura alle norme sugli appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 disciplina la procedura aperta adottata per la gara in questione, consentendo la partecipazione di qualsiasi operatore economico. Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha seguito tale procedura, come specificato negli atti impugnati e ribadito dal TAR, garantendo la trasparenza e la pubblicità della selezione del contraente.

Articolo 108

L'articolo 108 è centrale nella motivazione: la sentenza interpreta il comma 3, attribuendo alla stazione appaltante la facoltà di ricorrere al criterio del minor prezzo per forniture standardizzate, come i battipista omologati secondo normative tecniche e di sicurezza. Il TAR ribadisce che in tali casi non è necessaria una motivazione particolarmente articolata e che la scelta tra minor prezzo e miglior rapporto qualità/prezzo spetta alla discrezionalità della stazione appaltante, purché coerente con la natura dell’oggetto dell’appalto.

Articoli di riferimento