28/05/2026
Art. 98

Rigetto del ricorso sulla procedura di aggiudicazione per progettazione dell’area golfistica Les Iles – Comune di Brissogne: nessuna violazione della lex specialis né illecito professionale grave

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto da Copaco s.r.l. contro l’aggiudicazione dei servizi di progettazione per l’ampliamento dell’area golfistica a Brissogne al raggruppamento Sertec Engineering Consulting S.r.l. – Arch. Vincenzo Mezzacane. Copaco sosteneva che il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicatario fosse erroneo e che la documentazione prodotta dalla controparte fosse in parte non valutabile o decettiva. Il Tribunale ha invece ritenuto legittimi i punteggi attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie e idonea la motivazione della commissione, rilevando inoltre che non sussistono né illeciti professionali né informazioni false in grado di influire sull’esito della gara. Il ricorso è stato rigettato e Copaco condannata al pagamento delle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’applicazione dei principi che regolano la valutazione delle offerte tecniche con il criterio del confronto a coppie, chiarendo che, se il bando di gara contiene criteri sufficientemente analitici, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi numerici attribuiti dalla commissione, purché siano trasparenti e comprensibili. Il TAR ha ritenuto che la commissione di gara abbia correttamente valutato sia la completezza delle referenze professionali indicate dal raggruppamento aggiudicatario sia la loro rilevanza. Le contestazioni circa la mancanza di iscrizione all’albo professionale di un progettista o sulla non ultimazione di una referenza non sono risultate fondate perché la normativa tecnica di settore non richiede necessariamente l’iscrizione per tutte le attività progettuali menzionate e la lex specialis di gara non imponeva che le opere referenziate fossero già concluse. Quanto al presunto illecito professionale grave di cui all’art. 98 d.lgs. 36/2023, il Tribunale ha escluso che vi fosse stato un tentativo di influenzare la gara o che fossero state fornite informazioni false o fuorvianti. Tutte le circostanze erano note e valutate dalla commissione. Pertanto, l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima e il ricorso privo di fondamento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 98

L’articolo 98 del Codice degli Appalti è stato richiamato dalla ricorrente quale base per richiedere l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario, asserendo che questi avesse tenuto una condotta illecita oppure fornito informazioni false o fuorvianti nelle proprie referenze (gravi illeciti professionali). Il Tribunale ha esaminato, alla luce dell’art. 98, se vi fossero state negligenze, dichiarazioni mendaci o comportamenti manipolativi da parte dell’aggiudicatario, concludendo che nessuno di questi presupposti risultava integrato: la commissione era perfettamente a conoscenza sia delle date di iscrizione all’albo sia dello stato di avanzamento delle opere referenziate, e non sono state rilevate omissioni, falsità o tentativi di influenza indebita nel procedimento. Pertanto, non vi erano i presupposti di esclusione previsti dall’articolo 98.

Articoli di riferimento