05/05/2026
Art. 10Art. 58Art. 101Art. 104Art. 128

Esclusione da gara per difetto di requisito tecnico su prestazione secondaria: legittimità della clausola e limiti al soccorso istruttorio e avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso della Onlus Arcisolidarietà Ora D’Aria contro l’esclusione da una gara d’appalto per servizi di accoglienza migranti nella provincia di Teramo, motivata dall’assenza di un requisito tecnico-professionale relativo al servizio di pulizia degli edifici. Il Tribunale ha ritenuto legittima la clausola del bando che richiedeva tale requisito anche per prestazioni considerate secondarie, giudicando proporzionata e motivata la scelta di non suddividere l’appalto in lotti. La domanda di revoca dell’esclusione per presunta irregolarità nel soccorso istruttorio e nell’avvalimento è stata respinta perché la ricorrente non aveva provato il possesso del requisito alla scadenza del termine e non aveva dichiarato in tempo la volontà di ricorrere al subappalto.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della legittimità di una causa di esclusione da una gara pubblica legata al mancato possesso di un requisito tecnico-professionale richiesto anche per una prestazione accessoria (servizio di pulizia) all’interno di un appalto unitario per servizi di accoglienza. Il TAR chiarisce che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 36/2023, può introdurre requisiti speciali proporzionati e coerenti con l’oggetto dell’appalto, anche per prestazioni secondarie, se ciò è motivato in relazione all'interesse pubblico (igiene e sicurezza), senza pregiudicare l’accesso delle PMI, anche tramite subappalto o aggregazioni. Non c’è obbligo di suddivisione in lotti, ove la prestazione sia unitaria e indivisibile. Sotto il profilo procedurale, la sentenza ribadisce che l’avvalimento e il subappalto per integrare carenze di requisiti devono essere dichiarati tempestivamente, e che il soccorso istruttorio non può sanare la mancata dichiarazione o la mancanza di prova del requisito alla scadenza del termine di partecipazione. Manca la violazione dei principi di tassatività, parità di trattamento e autoresponsabilità: pertanto, l’esclusione è legittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Il TAR ha valutato la clausola escludente alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione. Ha ritenuto conforme all’art. 10 il requisito tecnico-professionale richiesto anche per la prestazione secondaria, in quanto attinente, proporzionato e motivato rispetto all’oggetto dell’appalto (servizi di accoglienza con standard igienico-sanitari). Si sottolinea che il comma 3 consente l’introduzione di requisiti speciali laddove giustificati dalla natura delle prestazioni; pertanto, la clausola del bando non è nulla né irragionevole.

Articolo 58

L’articolo è richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata suddivisione in lotti dell’appalto. Il TAR chiarisce che la stazione appaltante ha motivato adeguatamente la scelta unitaria, rilevando la funzionale indivisibilità delle prestazioni e il rischio di disfunzioni nell’esecuzione in presenza di più operatori nei diversi lotti. La motivazione fornita è adeguata ai sensi dell’art. 58, che prescrive l’obbligo di suddividere in lotti solo ove ciò favorisca efficacemente la partecipazione e l’efficienza.

Articolo 101

Il TAR esamina la disciplina del soccorso istruttorio, chiarendo che non può essere utilizzato per sanare la totale assenza di un requisito tecnico-professionale alla scadenza del termine (ad esempio, mancanza di data certa del contratto di avvalimento e mancata dichiarazione di subappalto). L’art. 101 consente integrazioni documentali, ma non la formazione ex post del requisito o della volontà di subappaltare, in ossequio ai principi di parità di trattamento e autoresponsabilità.

Articolo 104

L’articolo è esaminato in relazione all’istituto dell’avvalimento. Il TAR rileva che la ricorrente non aveva validamente comprovato tramite avvalimento il possesso del requisito richiesto entro i termini di gara (contratto privo di data certa); inoltre, l’avvalimento resta utilizzabile anche per i servizi alla persona, salvo divieto espresso, ma deve essere correttamente e tempestivamente formalizzato e dimostrato. In caso contrario, l’esclusione è corretta.

Articolo 128

L’articolo disciplina i servizi alla persona e sottolinea la centralità della qualità del servizio, principio che ha orientato la stazione appaltante nell’introdurre un requisito specifico di qualificazione per il servizio di pulizia, ritenuto funzionale a garantire sicurezza e igiene nelle strutture di accoglienza. L’attenzione alla qualità delle prestazioni giustifica l’introduzione del requisito tecnico anche per il servizio accessorio.

Articoli di riferimento