Legittimità della revoca in autotutela di una gara d'appalto per sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso di Polygon S.p.A. contro la revoca in autotutela di una precedente aggiudicazione di gara per servizi elettromedicali, disposta da AREACOM a causa di esigenze sopravvenute di riduzione della spesa sanitaria regionale. Il TAR ha ritenuto legittimo l'operato della centrale di committenza, escludendo la sussistenza di vizio di sviamento e di violazioni dei principi di buona fede e risultato. Tuttavia, ha riconosciuto alla società ricorrente il diritto all'indennizzo per le spese documentate sostenute per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la legittimità della revoca in autotutela di una procedura di gara conclusa con l'aggiudicazione, motivata dal sopravvenuto obbligo di riduzione della spesa sanitaria imposto alla Regione Abruzzo. Il TAR, dapprima, rigetta l'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem, riconoscendo la differenza tra la revoca oggetto del presente giudizio e la precedente sospensione. Qualifica poi il provvedimento di AREACOM come revoca (non annullamento d'ufficio), ritenendo sufficiente e ragionevole la motivazione data dall'amministrazione: emergenza finanziaria e necessità di ripianamento del disavanzo sanitario. Il TAR valorizza il principio di ampia discrezionalità amministrativa nella scelta di revocare in presenza di un interesse pubblico concreto, purché la valutazione sia ragionevole e non illogica. Esclude che siano stati violati i principi di buona fede e risultato, sottolineando che la mancata stipula del contratto era giustificata dalle esigenze sopravvenute. Ritiene, però, che la società abbia diritto all'indennizzo (limitato al danno emergente documentato) previsto dalla legge in caso di revoca legittima, disponendo la liquidazione delle sole spese effettivamente provate.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato viene richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'operato amministrativo, sostenendo che la revoca della gara avrebbe pregiudicato il risultato dell'affidamento e il concreto interesse pubblico perseguito. Il TAR tuttavia chiarisce che, in presenza di comprovata impossibilità finanziaria a sostenere l'affidamento, la tutela del risultato impone all'amministrazione di adottare decisioni tempestive e trasparenti anche a tutela dell'aggiudicatario, escludendo la sussistenza di violazioni di questo principio da parte di AREACOM.



