Legittimità della Revoca in Autotutela di una Gara d’Appalto per Sopravvenute Esigenze di Contenimento della Spesa Sanitaria: diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990 per l’aggiudicatario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso della società Polygon s.p.a., che chiedeva l’annullamento della revoca in autotutela, adottata da AREACOM, della gara europea già aggiudicata alla ricorrente per il lotto 2 relativo ai servizi di gestione di apparecchiature elettromedicali, ritenendo legittima la revoca motivata da sopravvenute esigenze finanziarie e organizzative per la riduzione della spesa sanitaria regionale. Non è stato riconosciuto alcun diritto al risarcimento in forma specifica o per equivalente. Tuttavia, è riconosciuto il diritto della società all’indennizzo per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione alla gara, ex art. 21-quinquies L. 241/1990.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Abruzzo ha, innanzitutto, qualificato il provvedimento impugnato come revoca in autotutela (e non annullamento d’ufficio) poiché adottato non per vizi originari della procedura di gara, ma per sopravvenute esigenze di contenimento della spesa sanitaria, in linea con il nuovo programma operativo regionale. La giurisprudenza ritiene legittima la revoca degli atti di gara (anche dopo aggiudicazione definitiva), ove sussista un interesse pubblico concreto, come la carenza di copertura finanziaria. Il collegio ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem e ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dei principi di buona fede e di risultato previsti dal Codice dei contratti, poiché l’amministrazione ha agito in modo trasparente, tempestivo e leale, comunicando e motivando adeguatamente la revoca alla luce delle nuove esigenze organizzative e finanziarie. La domanda di annullamento della sola revoca per il lotto 2 è stata respinta in quanto la natura unitaria della gara impone che la decisione di revoca riguardi l’intera procedura. Non potendo essere accolte le richieste risarcitorie per carenza di illegittimità del comportamento amministrativo, il giudice ha tuttavia riconosciuto il diritto della società all’indennizzo limitato alle spese vive documentate (cauzioni, contributi, bolli), escludendo liquidazioni equitative per spese non provate, secondo quanto previsto dalla legge 241/1990. Le spese di lite sono state compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, relativo al principio del risultato, è stato richiamato per valutare la correttezza della condotta dell’amministrazione in relazione all’interesse pubblico perseguito dall’intera procedura e nell’esercizio della discrezionalità amministrativa. Il TAR ha ritenuto che, in presenza di sopravvenuta insufficienza di risorse finanziarie, l’amministrazione avesse l’obbligo di agire tempestivamente per evitare incertezze e tutelare l’interesse pubblico, anche mediante la revoca degli atti di gara già aggiudicati, senza violare il principio del risultato, poiché la decisione ha garantito coerenza, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa secondo gli obiettivi definiti dall'articolo.



