Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione dei lavori stradali in Provincia di Teramo: la valutazione dei requisiti SOA e della documentazione di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso presentato da Co.Stra.M. S.r.l. contro la Provincia di Teramo per l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali, assegnato a Oraizon S.r.l. Il ricorrente contestava la regolarità delle dichiarazioni sull’occupazione giovanile, la sussistenza dei requisiti SOA proporzionati al valore dell’appalto (contestando l’errata considerazione del c.d. «quinto d’obbligo») e l’adeguatezza delle offerte tecniche. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure: le dichiarazioni generali dei partecipanti sono risultate sufficienti per l’occupazione giovanile; la richiesta di SOA deve essere rapportata al valore realmente finanziabile, non a quello maggiorato per errore; i vizi delle offerte tecniche denunciati non comportano l’esclusione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile e le spese poste a carico della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta tre motivi principali di ricorso. Primo, la mancata dichiarazione specifica sull’impegno dell’occupazione giovanile al 30%, che il TAR ritiene assolta tramite la sottoscrizione generale dell’accettazione dei documenti di gara, non occorrendo una distinta dichiarazione secondo la lex specialis. Secondo, la questione del calcolo del valore dell’appalto per i requisiti SOA: il TAR chiarisce che la qualificazione deve riferirsi al valore finanziato e non a quello maggiorato dal ‘quinto d’obbligo’ se questo non è effettivamente previsto e coperto; diversamente si violerebbero i principi di proporzionalità e concorrenza. Terzo, sulle presunte irregolarità delle offerte tecniche, il TAR afferma che l’eventuale carenza di dettaglio nel computo metrico delle migliorie non equivale a mancanza del documento e rientra nella discrezionalità valutativa della commissione. Non essendo fondate le doglianze principali, viene dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale. La sentenza ribadisce il rispetto rigoroso dei principi di proporzionalità, trasparenza e favor partecipationis in materia di requisiti e documentazione di gara, e sottolinea i limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche non irrazionali della commissione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 14 è centrale nella decisione sulla corretta individuazione del valore di riferimento dell’appalto ai fini della richiesta della qualificazione SOA. Il TAR richiama la disciplina dell’art. 14 per stabilire che il ‘valore stimato’ deve essere reale e finanziariamente sostenibile, includendo nelle opzioni (come il quinto d’obbligo) solo ciò che è effettivamente previsto e coperto. Nel caso di specie, il valore maggiorato era solo teorico e non finanziato, per cui la richiesta di SOA doveva essere tarata sul valore effettivamente finanziabile, a tutela dei principi di proporzionalità, trasparenza e favor partecipationis.
L’articolo 108 viene esplicitamente richiamato come base della procedura di aggiudicazione: la gara si è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità con quanto prevede l’art. 108. Il TAR ha poi valutato il rispetto dei criteri di aggiudicazione e la legittimità delle modalità di valutazione delle offerte tecniche, riconoscendo l’ampio margine di discrezionalità della commissione, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla lex specialis e nel rispetto delle regole di trasparenza e proporzionalità.



