Inammissibilità del ricorso contro la procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi senza pubblicazione del bando
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Bristol-Myers Squibb s.r.l. contro la procedura negoziata, indetta da AREACOM senza pubblicazione di bando, per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi alle aziende sanitarie regionali. La società aveva contestato la presunta indeterminatezza dei lotti e il meccanismo dell’accordo quadro senza base d’asta, quantitativi o prezzi specifici. Il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione, riconoscendo la legittimità della procedura semplificata per farmaci esclusivi e l’adeguatezza delle informazioni fornite, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR ha evidenziato che la procedura negoziata senza bando per l’approvvigionamento di farmaci esclusivi è conforme al quadro normativo vigente, in particolare per la tutela della salute e la garanzia della continuità terapeutica. Il Collegio ha chiarito che l’oggetto dell’appalto - la fornitura di farmaci esclusivi da parte di un unico operatore economico, con massimale di spesa e possibilità di includere nuovi farmaci - non dà luogo a indeterminatezza tale da ledere la posizione degli operatori, essendo fisiologicamente incerto ma regolato secondo il quadro legale e le esigenze dell’interesse pubblico. La ricorrente non era legittimata a impugnare perché l’atto non era immediatamente escludente e la procedura non prevedeva la presentazione di un’offerta vera e propria. Viene quindi valorizzata la discrezionalità dell’amministrazione in presenza di esigenze pubbliche prevalenti e la ripartizione dei rischi tra amministrazione e fornitore è ritenuta equa e conforme al rischio imprenditoriale. Sono compensate le spese processuali data la novità della questione.



