11/06/2026
Art. 1Art. 3Art. 5Art. 9Art. 17Art. 28Art. 59Art. 70Art. 76Art. 127

Inammissibilità del ricorso contro la procedura negoziata e l’accordo quadro per la fornitura di farmaci esclusivi della Regione Abruzzo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gilead Sciences S.r.l. contro la procedura negoziata indetta da AREACOM per la stipula di accordi quadro monofornitore relativi alla fornitura di farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali. Il Tribunale ha ritenuto che la lex specialis della gara, pur non indicando con precisione quantità e prezzi dei singoli farmaci, consente comunque all’operatore economico di valutare la propria capacità di adempiere, poiché fornisce il massimale di spesa e si fonda sui dati storici. Non sussistono le condizioni per l’immediata impugnazione degli atti di gara, in quanto non risulta una lesione attuale e diretta dell’interesse della ricorrente. Il modello dell’accordo quadro monofornitore e la procedura negoziata senza bando sono legittimi nell’ambito della fornitura di farmaci coperti da diritti esclusivi. Spese compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina la legittimità degli atti con cui AREACOM (Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza) ha indetto una procedura negoziata senza bando per la stipula di accordi quadro per l’acquisto di farmaci esclusivi, ai sensi delle recenti normative emergenziali e del nuovo Codice degli Appalti. Gilead Sciences, invitata per un lotto, ha contestato l’impostazione della gara, sostenendo l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale e la violazione di vari principi codicistici (tra cui determinatezza, trasparenza, equilibrio contrattuale, proporzionalità). Il TAR ha analizzato la disciplina dell’accordo quadro e della procedura negoziata senza bando, ritenendo che, trattandosi di forniture coperte da esclusiva, sia legittimo che la lex specialis indichi il valore massimo e non i quantitativi analitici, in quanto questi dipendono da esigenze non prevedibili ex ante (scelte mediche, evoluzione dei bisogni, ecc.). L’operatore conosce bene i prodotti di cui è unico titolare e dispone dei dati storici, potendo così valutare l’impegno richiesto. Per di più, la gara non richiede una vera offerta competitiva, ma l’adesione alle condizioni proposte dall’amministrazione, nel rispetto del principio del risultato e della tutela della salute pubblica. La ricorrente, non avendo una lesione attuale e concreta nella sua sfera giuridica, difetta di legittimazione a ricorrere contro gli atti di gara in questa fase. Il TAR precisa che ordinativi di prodotti non esclusivi sarebbero comunque illegittimi e impugnabili nella fase esecutiva. In conclusione, la scelta di questo modello procedurale non lede interessi giuridicamente protetti dell’operatore, né viola i principi generali del Codice dei contratti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato per sottolineare che la scelta procedurale dell’accordo quadro e della negoziazione senza bando mira a garantire continuità terapeutica e tempestività nell’erogazione dei farmaci esclusivi, privilegiando il raggiungimento del fine pubblico e l’interesse della collettività rispetto alla rigidità procedurale.

Articolo 3

Il principio di accesso al mercato informa il giudizio sul fatto che la procedura adottata non limita arbitrariamente l’accesso degli operatori, ma è giustificata dalla situazione di esclusiva su farmaci coperti da brevetto, ove per ogni lotto vi è un solo soggetto titolato a contrattare.

Articolo 5

Il TAR conferma che la procedura è improntata alla buona fede e tutela dell’affidamento reciproco, in quanto l’operatore invitato conosce i propri prodotti e può fare affidamento su dati storici e su regole trasparenti della lex specialis, senza sorprese o comportamenti elusivi della stazione appaltante.

Articolo 9

Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale viene richiamato per spiegare che la lex specialis prevede clausole per la rinegoziazione o l’adeguamento in caso di cambiamenti nel regime di esclusiva o nelle condizioni di mercato, garantendo così protezione alla parte svantaggiata e l’equità del rapporto.

Articolo 17

Le fasi delle procedure di affidamento sono rispettate, in quanto l’atto formale di indizione e la descrizione dell’oggetto contrattuale sono predeterminati; inoltre, la pubblicazione e l’informazione agli operatori avviene secondo le regole fissate dal Codice.

Articolo 28

La trasparenza della procedura e della successiva esecuzione contrattuale è garantita mediante la pubblicazione e la tracciabilità di tutti gli atti di gara e degli ordinativi, che possono essere oggetto di controllo da parte degli interessati, assicurando così la verificabilità e pubblicità dell’azione amministrativa.

Articolo 59

L’articolo è centrale perché disciplina l’accordo quadro, prevedendo che il requisito minimo sia il valore massimo dell’operazione, senza necessità di determinare ex ante le quantità specifiche. La sentenza si conforma a questa impostazione, ritenendo legittima la quantificazione per massimale e non per dettaglio analitico di prodotti e prezzi.

Articolo 70

La scelta della procedura negoziata senza bando è giustificata dai presupposti normativi e dalla situazione di unicità dell’operatore economico, in conformità all’articolo 70 che consente tale modalità per specifiche fattispecie e con adeguata motivazione della complessità o unicità dell’oggetto.

Articolo 76

L’articolo autorizza la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’acquisto di beni coperti da diritti esclusivi. Il TAR spiega che la situazione di unicità del fornitore rende legittimo l’utilizzo di questa modalità, trattandosi di farmaci esclusivi per cui non è configurabile una reale concorrenza.

Articolo 127

Richiamato per completezza, specifica le regole per servizi particolari (inclusi servizi sociali e assimilati); nel caso di specie, la gara rispetta la normativa di settore anche nella parte relativa alla pubblicità e trasparenza richiesta per tali affidamenti.

Articoli di riferimento