11/06/2026
Art. 1Art. 3Art. 5Art. 9Art. 17Art. 28Art. 59Art. 70Art. 76Art. 127

Inammissibilità del ricorso contro la procedura negoziata e l’accordo quadro per la fornitura di farmaci esclusivi in Regione Abruzzo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sanofi S.r.l. contro la procedura negoziata senza bando, indetta da AREACOM per la fornitura di farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali tramite accordi quadro monofornitore. La ricorrente contestava l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, la legittimità della procedura e la possibile violazione di trasparenza e concorrenza, ritenendo che la lex specialis non definisse puntualmente quantità e prezzi dei singoli farmaci. Il Tribunale, tuttavia, ha rilevato che la procedura negoziata era correttamente improntata ai principi comunitari e nazionali sugli appalti, adeguatamente trasparente e conforme alle esigenze di continuità terapeutica, e che non vi era lesione immediata degli interessi della ricorrente tale da giustificare l’impugnazione preventiva. L’oggetto del contratto risultava determinabile; la stazione appaltante aveva comunicato massimali e condizioni essenziali; e le eventuali variazioni dei farmaci inclusi nella fornitura erano regolate da clausole espresse. Pertanto, non sussistevano i presupposti per l’azione: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza la legittimità della procedura negoziata senza bando per l’acquisto di farmaci esclusivi, adottata da AREACOM in base alle norme europee, nazionali e regionali che consentono un ricorso diretto all’accordo quadro monofornitore in assenza di concorrenza, per garantire continuità nelle cure ai pazienti. Il TAR ha riconosciuto che la disciplina del Codice appalti, e in particolare l’art. 59 (accordi quadro) e l’art. 76 (procedura negoziata in presenza di diritti esclusivi), consente accordi in cui il valore massimo della fornitura è determinato sulla base del fabbisogno storico, anche senza dettagliare quantità e prezzi di ogni singolo farmaco, specie in mercati caratterizzati da variabili non prevedibili (es. scelte terapeutiche dei medici). Ha escluso che tale impostazione pregiudichi la trasparenza o la parità di trattamento, poiché i documenti di gara assicurano la determinabilità dell’oggetto e delle condizioni contrattuali, consentendo agli operatori di valutare la sostenibilità dell’impegno. Ulteriori tutele sono garantite da specifiche clausole a salvaguardia dell’equilibrio contrattuale e della pubblicità degli atti esecutivi. Sanofi non subisce una lesione immediata né alcun pregiudizio concreto, potendo comunque fornire i medicinali secondo le procedure ordinarie in caso di mancata adesione. Il giudice ha quindi escluso la legittimazione ad agire contro la lex specialis, respingendo ogni doglianza nel merito e dichiarando inammissibile il ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato per sottolineare che il legislatore, affidando ampia discrezionalità alla stazione appaltante (AREACOM), mira a garantire il risultato di interesse pubblico—la continuità terapeutica—secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. La procedura negoziata scelta era funzionale a realizzare il risultato richiesto dall’ordinamento.

Articolo 3

Richiamato quale principio-guida per assicurare l’accesso al mercato (anche in condizioni di unicità del fornitore), nel rispetto di trasparenza, concorrenza e imparzialità. Nel caso di specie, la procedura monofornitore trova giustificazione nell’esclusività legale dei farmaci e non viola il principio.

Articolo 5

Citato per confermare che la stazione appaltante ha agito in buona fede, fornendo tutte le informazioni necessarie e adottando misure a tutela dell’affidamento delle imprese, compresa la disciplina delle sopravvenienze nei contratti.

Articolo 9

Invocato a proposito delle clausole dell’accordo quadro che prevedono strumenti di riequilibrio, come la rinegoziazione in caso di variazioni normative o di mercato (es. venuta meno dell’esclusiva), e la ripartizione equa dei rischi tra operatori e PA.

Articolo 17

Rilevante per la strutturazione della procedura di affidamento, evidenziando che gli atti della gara hanno specificato elementi essenziali (massimali, oggetto, condizioni) in linea con il dettato normativo e con le fasi procedurali previste dal Codice.

Articolo 28

Richiamato, in concorso con altra normativa sulla trasparenza, per evidenziare che l’intero ciclo contrattuale—fino alla fase esecutiva—è soggetto a pubblicità e tracciabilità, escludendo rischi di illegittime modifiche non controllabili dagli operatori concorrenti.

Articolo 59

Centrale nella motivazione, in quanto disciplina l’accordo quadro: il TAR ha chiarito che il Codice richiede solo la predeterminazione del massimale di spesa dell’intera operazione, consentendo elasticità su quantità e tipologia di beni, specie quando l’esatto fabbisogno non sia ex ante determinabile.

Articolo 70

Invocato per chiarire le regole sulle procedure negoziate senza bando. Il TAR ritiene corretta la scelta motivata di AREACOM di ricorrere a una procedura negoziata diretta, date le peculiarità del mercato dei farmaci esclusivi.

Articolo 76

Fondamentale nella decisione: la norma consente la negoziata senza bando per l’acquisto di beni oggetto di diritti esclusivi. La Sentenza ribadisce che, in presenza di unicità dell’operatore e fissità del prezzo (determinato da accordo pubblico), la procedura adottata era non solo legittima, ma doverosa rispetto alla ratio di tutela della salute pubblica.

Articolo 127

Cita la disciplina specifica dei servizi sociali e assimilati per completezza, ricordando la necessità di adeguate informazioni e pubblicità, ma chiarendo che la procedura contestata si muove all’interno dei limiti del Codice e delle deroghe previste per i servizi sanitari di esclusiva.

Articoli di riferimento