Inammissibilità del ricorso contro la procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi della Regione Abruzzo (Accordo quadro mono-fornitore senza previa pubblicazione del bando)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Novartis Farma S.p.A. contro la procedura negoziata indetta da AREACOM per la fornitura di farmaci esclusivi, volta alla stipulazione di accordi quadro con un solo fornitore per ciascun farmaco. Il Collegio ha ritenuto che la società ricorrente non fosse legittimata a impugnare immediatamente gli atti di gara, non essendo stata esclusa dalla procedura e non avendo subito alcuna lesione immediata. Inoltre, la procedura adottata dalla Regione è stata considerata conforme al dettato normativo, perseguendo finalità di continuità terapeutica per i pazienti con farmaci esclusivi, e le informazioni fornite nella lex specialis sono risultate sufficienti per permettere all’operatore economico di valutare la propria partecipazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che la legittimazione ad impugnare immediatamente la lex specialis di una gara pubblica spetta solo all'operatore economico che si trovi in una posizione di esclusione diretta e immediata dalla procedura. Nel caso di specie, Novartis era l'unica destinataria del lotto di suo interesse e non era stata esclusa dalla procedura, che si limitava a richiedere una manifestazione d’interesse e non la presentazione di una vera offerta. La procedura risponde a una specifica previsione normativa per l’approvvigionamento di farmaci coperti da esclusiva, che consente l’utilizzo della negoziata senza bando per garantire continuità terapeutica a pazienti che ne hanno necessità. Il Collegio ha ritenuto che la lex specialis, pur non indicando nel dettaglio i quantitativi e i prezzi di ciascun farmaco, fornisse comunque tutte le informazioni essenziali (valore massimo dell’accordo quadro calcolato sulla spesa storica) e che le eventuali incertezze sul futuro fabbisogno costituissero un rischio imprenditoriale fisiologico, non un vizio della procedura. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.



